| in via preliminare l' a. affronta la questione della natura del
rapporto che lega gli amministratori alla societa'. respinta la tesi
che attribuisce agli amministratori la qualifica di mandatari, l' a.
rifiuta anche l' impostazione che colloca il contratto di
amministrazione nell' ambito dei contratti di lavoro in senso lato,
con caratteristiche, cioe', sia della subordinazione che della
autonomia. in realta', nel caso in esame, siamo di fronte ad un
autentico rapporto di lavoro subordinato (sia pure con caratteri
attenuati e peculiari), il cui elemento individuante risiede nella
sottoposizione dell' amministratore alla sfera decisionale dell'
assemblea: soggetto attivo di tale rapporto e' la societa'. riguardo
alla legge 11 agosto 1973, n. 533, l' a. sostiene che condizione
necessaria e sufficiente alla sua applicabilita' e' solo l' elemento
della subordinazione del lavoratore al datore di lavoro, non avendo
alcun rilievo che il rapporto di lavoro sia o meno inserito nella
struttura organizzativa dell' impresa o che il medesimo sia di
carattere personale e, come tale, non assoggettabile alla disciplina
collettiva. in particolare, nel caso in esame, e' applicabile l' art.
409, n. 3, codice di procedura civile, dalla citata legge novellato,
che si riferisce ai rapporti innominati di collaborazione coordinata,
continuativa e prevalentemente personale, quali sono, senza dubbio, i
rapporti nascenti dal contratto di amministrazione.
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