Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


129021
IDG790601238
79.06.01238 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
magno pietro
il fallimento del lavoratore
Dir. lav., an. 51 (1977), fasc. 1, pt. 1, pag. 29-38
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d313; d74
l' a. esamina il problema del fallimento del lavoratore subordinato, che riguarda, ovviamente, un' attivita' autonoma del lavoratore stesso. in tale ipotesi resta la piena capacita' del fallito di stipulare contratti di lavoro subordinato e di essere parte di rapporti di lavoro, proseguendo anche quello in corso al momento della dichiarazione di fallimento. fanno parte pero' del patrimonio del lavoratore i crediti di lavoro maturati, che quindi possono interessare il fallimento, tranne la retribuzione globale nella misura necessaria a garantire al lavoratore e alla sua famiglia un' esistenza dignitosa, secondo quanto sancisce l' art. 36 della costituzione. i crediti relativi alle forme previdenziali obbligatorie sono di natura strettamente personale e quindi non possono essere assorbiti nel fallimento. a livello processuale il lavoratore fallito non deve essere sostituito dal curatore nei giudizi previdenziali e nelle controversie su diritti relativi al rapporto di lavoro, non assorbibili nel patrimonio fallimentare: anche la competenza resta del giudice del lavoro. quando, invece, la controversia ha per oggetto diritti spettanti ad entrambi i patrimoni e' necessaria la presenza in giudizio anche del curatore, in sostituzione del lavoratore, per la quota dei diritti di spettanza del fallimento: in questo caso si ha una figura analoga a quella del litisconsorzio, ferma restando la possibilita' di separare i giudizi.
art. 36 cost. art. 38 cost. r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati