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| IDG790601238 | |
| 79.06.01238 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| magno pietro
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| il fallimento del lavoratore
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| Dir. lav., an. 51 (1977), fasc. 1, pt. 1, pag. 29-38
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d313; d74
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| l' a. esamina il problema del fallimento del lavoratore subordinato,
che riguarda, ovviamente, un' attivita' autonoma del lavoratore
stesso. in tale ipotesi resta la piena capacita' del fallito di
stipulare contratti di lavoro subordinato e di essere parte di
rapporti di lavoro, proseguendo anche quello in corso al momento
della dichiarazione di fallimento. fanno parte pero' del patrimonio
del lavoratore i crediti di lavoro maturati, che quindi possono
interessare il fallimento, tranne la retribuzione globale nella
misura necessaria a garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'
esistenza dignitosa, secondo quanto sancisce l' art. 36 della
costituzione. i crediti relativi alle forme previdenziali
obbligatorie sono di natura strettamente personale e quindi non
possono essere assorbiti nel fallimento. a livello processuale il
lavoratore fallito non deve essere sostituito dal curatore nei
giudizi previdenziali e nelle controversie su diritti relativi al
rapporto di lavoro, non assorbibili nel patrimonio fallimentare:
anche la competenza resta del giudice del lavoro. quando, invece, la
controversia ha per oggetto diritti spettanti ad entrambi i patrimoni
e' necessaria la presenza in giudizio anche del curatore, in
sostituzione del lavoratore, per la quota dei diritti di spettanza
del fallimento: in questo caso si ha una figura analoga a quella del
litisconsorzio, ferma restando la possibilita' di separare i giudizi.
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| art. 36 cost.
art. 38 cost.
r.d. 16 marzo 1942, n. 267
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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