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129022
IDG790601239
79.06.01239 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
d' harmant francois antonio
esercizio di un' attivita' sportiva nell' area comunitaria
Dir. lav., an. 51 (1977), fasc. 1, pt. 1, pag. 19-28
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d8712
la corte di giustizia delle comunita' europee, per costante giurisprudenza, ha sempre ritenuto la illegittimita' di qualsiasi norma interna che stabilisca discriminazioni a motivo della nazionalita' dei prestatori di lavoro e che limiti, quindi, la libera circolazione dei lavoratori nell' area comunitaria. con le sentenze 12 dicembre 1974 (in causa 36/74) e 14 luglio 1976 (in causa 13/76) la corte ha assunto la stessa posizione in relazione all' esercizio dell' attivita' sportiva, precisando, pero', che il divieto di discriminazioni viene meno qualora sia impossibile configurare tale attivita' sotto il profilo economico: cio' che accade, secondo la corte, quando la discriminazione e' operata esclusivamente in base a criteri tecnico-sportivi. a parere dell' a., anche se non si e' ammesso esplicitamente che il requisito della cittadinanza possa influire solo in caso di attivita' dilettantistica, tuttavia dalle sentenze citate si puo' desumere che l' esercizio di uno sport a livello professionale rientra automaticamente nella normativa comunitaria, il cui ambito, quindi, si estende ad ogni attivita' comunque remunerata. in particolare e' da ritenere illegittimo il cosiddetto "blocco" dell' ingresso in italia di calciatori stranieri e qualsiasi disciplina e prassi nazionale (anche emanata da un' organizzazione sportiva) che operi discriminazioni in tal senso.
art. 48 tr. cee art. 49 tr. cee cgce 12 dicembre 1974 (causa 36/74) cgce 14 luglio 1976 (causa 13/76)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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