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129031
IDG790601395
79.06.01395 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
d' asaro giacomo
carcerazione preventiva del lavoratore e decorrenza del termine per l' impugnazione del licenziamento
nota a pret. palermo 22 dicembre 1975
Dir. lav., an. 50 (1976), fasc. 6, pt. 2, pag. 426-432
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7470; d6113
la sentenza annotata ha affermato che il termine per l' impugnazione del licenziamento di un lavoratore che si trovi in stato di carcerazione preventiva decorre non dalla data in cui il provvedimento previene al suo indirizzo, ma dalla data in cui il lavoratore ne ha effettiva conoscenza. l' a. concorda con questa impostazione ed esclude che alla fattispecie si possa applicare l' art. 1335 codice civile. ritiene valida altresi' anche l' altra parte della decisione, secondo la quale la carcerazione in attesa di giudizio non costituisce giusta causa di licenziamento perche' non e' imputabile al prestatore di lavoro. conclude sostenendo che solo quando l' assenza del dipendente produca conseguenze gravose ed insopportabili per il datore di lavoro questi potra' recedere dal contratto.
art. 6 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 1335 c.c. cass. 22 giugno 1976, n. 2469 pret. milano 1 giugno 1973 art. 1455 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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