| 129034 | |
| IDG790601399 | |
| 79.06.01399 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| balzarini guido
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| imprese produttrici di spettacoli e contratto di lavoro a termine
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| Dir. lav., an. 51 (1977), fasc. 3-4, pt. 1, pag. 197-204
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d734
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| la legge 23 maggio 1977, n. 266 apporta sostanziali modifiche all'
art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, sul contratto di lavoro a
termine, nel senso che l' apposizione di un termine al contratto di
lavoro con le imprese produttrici di spettacoli viene ora consentita
in assenza di qualsiasi riferimento alla distinzione tra personale
artistico o tecnico e gli altri dipendenti. ma, osserva l' a., la
legge introduce il principio per il quale l' assunzione a termine
deve essere riferita a specifici spettacoli, i quali quindi devono
essere espressamente ed esplicitamente indicati nel contratto; se
cosi' non fosse, le possibilita' di eludere la legge sarebbero
pressoche' illimitate. inoltre la nuova formulazione non contiene
alcun riferimento testuale al lavoro artistico, richiamandosi
genericamente a specifici spettacoli: cio' comporta che la disciplina
del contratto a termine puo' applicarsi al lavoro sportivo, qualora
le manifestazioni sportive abbiano il carattere dello "spettacolo".
ma e' evidente che, ogni qualvolta la prestazione degli sportivi
professionisti assuma i caratteri della continuita', di fatto sara'
impossibile il ricorso al contratto a tempo determinato.
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| l. 23 maggio 1977, n. 266
art. 1 l. 18 aprile 1962, n. 230
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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