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129034
IDG790601399
79.06.01399 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
balzarini guido
imprese produttrici di spettacoli e contratto di lavoro a termine
Dir. lav., an. 51 (1977), fasc. 3-4, pt. 1, pag. 197-204
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d734
la legge 23 maggio 1977, n. 266 apporta sostanziali modifiche all' art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, sul contratto di lavoro a termine, nel senso che l' apposizione di un termine al contratto di lavoro con le imprese produttrici di spettacoli viene ora consentita in assenza di qualsiasi riferimento alla distinzione tra personale artistico o tecnico e gli altri dipendenti. ma, osserva l' a., la legge introduce il principio per il quale l' assunzione a termine deve essere riferita a specifici spettacoli, i quali quindi devono essere espressamente ed esplicitamente indicati nel contratto; se cosi' non fosse, le possibilita' di eludere la legge sarebbero pressoche' illimitate. inoltre la nuova formulazione non contiene alcun riferimento testuale al lavoro artistico, richiamandosi genericamente a specifici spettacoli: cio' comporta che la disciplina del contratto a termine puo' applicarsi al lavoro sportivo, qualora le manifestazioni sportive abbiano il carattere dello "spettacolo". ma e' evidente che, ogni qualvolta la prestazione degli sportivi professionisti assuma i caratteri della continuita', di fatto sara' impossibile il ricorso al contratto a tempo determinato.
l. 23 maggio 1977, n. 266 art. 1 l. 18 aprile 1962, n. 230
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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