| l' a. osserva che il piu' efficace strumento di tutela delle liberta'
sindacali a livello europeo e' contenuto nell' art. 11 della
convenzione europea dei diritti dell' uomo, che prevede una piena
garanzia giurisdizionale, con possibilita' di ricorso individuale, e
l' obbligatorieta' delle decisioni. la liberta' sindacale, cosi' come
definita nella citata convenzione, non differisce sostanzialmente dai
diritti fondamentali dell' uomo, e in particolare si configura come
diritto civile, sia pure assoggettato a limitazioni piu' o meno
intense. nell' applicare il citato art. 11, la corte europea dei
diritti dell' uomo ne ha sempre dato un' interpretazione restrittiva,
nel senso che le liberta' sindacali devono intendersi come assolute e
generali sotto il profilo della non ingerenza dello stato nelle
attivita' dei singoli e delle organizzazioni, ma come liberta'
relative per quanto concerne, invece, gli ulteriori comportamenti
dello stato a carattere positivo, volti a realizzare un piu' efficace
sistema di rapporti sindacali. assai significativo e' l' art. 5 della
carta sociale europea, che rappresenta una soluzione piu' avanzata
nella definizione delle liberta' sindacali, limitando notevolmente le
possibilita' di deroga.
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