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129040
IDG790601405
79.06.01405 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
acconcia pasquale
medici ospedalieri, medici universitari e libera professione: prime considerazioni sulla sentenza della corte costituzionale n. 103 del 2 giugno 1977
Dir. lav., an. 51 (1977), fasc. 3-4, pt. 1, pag. 277-286
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d969101
la legge n. 132 del 12 febbraio 1968 individua due diverse figure di medico ospedaliero, il medico a tempo pieno e quello a tempo definito, cui sono imposte limitazioni all' esercizio della libera professione; la stessa disciplina si estende ai medici universitari in servizio presso reparti ospedalieri. la corte costituzionale ha ritenuto la legittimita' di questi vincoli, riaffermando il primato del momento pubblico rispetto a quello privato nell' organizzazione del servizio di assistenza sanitaria. l' a. osserva come la tesi della corte abbia poi trovato conferma nella legge n. 349 del 29 giugno 1977, istitutiva del servizio sanitario nazionale, la quale riserva alle leggi regionali la disciplina dell' esercizio della libera professione, senza pero' stabilire alcun principio direttivo. l' eccessivo margine di discrezionalita' potrebbe quindi dar luogo a situazioni di disparita' di trattamento tra regione e regione e disattendere ogni elementare esigenza di uniformita'.
l. 12 febbraio 1968, n. 132 d.p.r. 27 marzo 1969, n. 130 l. 29 giugno 1977, n. 349 art. 32 cost. c. cost. 2 giugno 1977, n. 103
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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