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| IDG790601409 | |
| 79.06.01409 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| giorlando angelo
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| impiego statale e statuto dei lavoratori
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| nota a ord. pret. torino 15 novembre 1976
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| Dir. lav., an. 51 (1977), fasc. 3-4, pt. 2, pag. 241-245
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d451; d1431
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| l' ordinanza solleva un' eccezione di incostituzionalita' dell' art.
28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non
contempla l' applicabilita' della tutela ivi prevista alle
associazioni sindacali dei dipendenti statali, in rapporto agli
articoli 3 e 24 della costituzione. secondo l' a. l' ordinanza, nel
tentativo di dimostrare l' impossibilita' del ricorso al giudice
amministrativo, afferma che le associazioni sindacali degli impiegati
statali, con il ricorso ex art. 28, tutelano veri e propri diritti
soggettivi: in quanto tali questi diritti rientrano nella
giurisdizione del giudice ordinario, il quale pero', a sua volta, non
potra' applicare la legge 20 maggio 1970, n. 300, come ha stabilito
anche la corte costituzionale. ma l' ordinanza dimentica che solo
tale legge attribuisce ai sindacati un diritto soggettivo collettivo,
per cui la sua inapplicabilita' caduca automaticamente la
riconoscibilita' di tale diritto, che rimane tuttavia tutelato a
livello individuale. non resta quindi ai sindacati che il ricorso al
giudice amministrativo, ma il tipo di tutela ottenibile davanti al
tribunale amministrativo regionale non sara' mai identico al modello
descritto nel citato art. 28, che prevede un giudizio quanto mai
rapido e informale.
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| art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 3 cost.
art. 24 cost.
art. 37 l. 20 maggio 1970, n. 300
c. cost. 20 maggio 1976, n. 118
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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