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129043
IDG790601409
79.06.01409 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
giorlando angelo
impiego statale e statuto dei lavoratori
nota a ord. pret. torino 15 novembre 1976
Dir. lav., an. 51 (1977), fasc. 3-4, pt. 2, pag. 241-245
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d451; d1431
l' ordinanza solleva un' eccezione di incostituzionalita' dell' art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non contempla l' applicabilita' della tutela ivi prevista alle associazioni sindacali dei dipendenti statali, in rapporto agli articoli 3 e 24 della costituzione. secondo l' a. l' ordinanza, nel tentativo di dimostrare l' impossibilita' del ricorso al giudice amministrativo, afferma che le associazioni sindacali degli impiegati statali, con il ricorso ex art. 28, tutelano veri e propri diritti soggettivi: in quanto tali questi diritti rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, il quale pero', a sua volta, non potra' applicare la legge 20 maggio 1970, n. 300, come ha stabilito anche la corte costituzionale. ma l' ordinanza dimentica che solo tale legge attribuisce ai sindacati un diritto soggettivo collettivo, per cui la sua inapplicabilita' caduca automaticamente la riconoscibilita' di tale diritto, che rimane tuttavia tutelato a livello individuale. non resta quindi ai sindacati che il ricorso al giudice amministrativo, ma il tipo di tutela ottenibile davanti al tribunale amministrativo regionale non sara' mai identico al modello descritto nel citato art. 28, che prevede un giudizio quanto mai rapido e informale.
art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 3 cost. art. 24 cost. art. 37 l. 20 maggio 1970, n. 300 c. cost. 20 maggio 1976, n. 118
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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