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129055
IDG790601469
79.06.01469 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
d' urso alfio
osservazioni a trib. catania 14 dicembre 1977 a app. catania 25 novembre 1978
Giur. comm., an. 6 (1979), fasc. 4, pt. 2, pag. 609-616
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31300; d31332
le due sentenze annotate riguardano l' omologazione del concordato preventivo, e la sorte, in tale procedura, dei rapporti pendenti. secondo l' a., il giudizio espresso dal giudice sulla convenienza economica del concordato rispetto alla procedura fallimentare, deve basarsi sull' opinione espressa dai creditori, e discostarsene solo quando nel corso del giudizio di omologazione la situazione economica dell' impresa descritta dal debitore risulti radicalmente cambiata: per cui concorda con la decisione della corte d' appello che una volta affermata la sostanziale corrispondenza alla realta' della situazione economica tenuta presente dai creditori, e considerati gli eventuali svantaggi della procedura fallimentare, ha omologato il concordato preventivo. circa la sorte dei contratti pendenti, l' a. ritiene che, in mancanza di una regolamentazione espressa da parte del legislatore, essi continuino ad essere pienamente validi e che debbano essere eseguiti anche in caso di concordato preventivo.
art. 181 n. 1 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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