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129062
IDG790601476
79.06.01476 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
marziale giuseppe
audizione del debitore e sentenze additive della corte costituzionale
nota a cass. sez. un. civ. 7 luglio 1978, n. 3372
Giur. comm., an. 6 (1979), fasc. 4, pt. 2, pag. 553-561
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31351
con la sentenza annotata puo' dirsi consolidato in giurisprudenza l' orientamento secondo cui, affinche' l' obbligo imposto dall' art. 15 legge fallimentare (nel testo risultante dalla declaratoria di parziale illegittimita' costituzionale di cui alla sentenza n. 141 del 16 luglio 1970) sia rispettato, non e' necessario che l' imprenditore sia sentito dal tribunale in camera di consiglio, ma e' sufficiente che all' interrogatorio provveda il magistrato designato per la relazione. l' opposta opinione assume da un lato che l' art. 15 l. fall. parla esplicitamente di comparizione in camera di consiglio, e dall' altro che per il pieno rispetto del diritto di difesa dell' imprenditore sarebbe necessario assicurargli la possibilita' di esporre le proprie ragioni dinanzi all' organo competente a dichiarare il fallimento. l' a. dissente da questa opinione, peraltro poco seguita in giurisprudenza, e concorda con la decisione della corte, giustificata, oltre che dal tenore della sentenza n. 141 del 1970, anche dalla posizione del giudice rispetto alle pronuncie additive della corte costituzionale.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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