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Documento


129067
IDG790601481
79.06.01481 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di maio federico
le comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari
Giur. comm., an. 6 (1979), fasc. 4, pt. 1, pag. 586-593
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d223; d312201
per ottenere il biglietto d' ammissione alle assemblee, gli azionisti devono comunicare il codice fiscale; e la risoluzione 11 novembre 1978, n. 5/7373 della direzione generale delle imposte dirette sostiene l' obbligo del numero di codice fiscale anche per i percettori non residenti di utili azionari. per appurare se vi siano norme a sostegno di tali orientamenti, l' a. esamina la legislazione vigente in materia, soffermandosi in particolare sulla complessa disciplina della nominativita' obbligatoria dei titoli azionari, sulla funzione della segnalazione allo schedario generale, sulla c.d. cedolare secca, e sulla funzione della comunicazione all' anagrafe tributaria. da questa analisi emerge che, il momento in cui le societa' o le casse incaricate hanno l' obbligo della rilevazione del codice non e' quello del deposito dei titoli per la partecipazione all' assemblea, ma quello della restituzione dei titoli depositati. per quanto riguarda i percettori non residenti di utili azionari, l' a. ritiene che non siano affatto tenuti a fornire il numero di codice, in quanto, essendo loro applicata, in base alla legge 16 dicembre 1977, n. 904 la ritenuta a titolo d' imposta, tale informazione sarebbe per l' amministrazione fiscalmente inutile.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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