| per ottenere il biglietto d' ammissione alle assemblee, gli azionisti
devono comunicare il codice fiscale; e la risoluzione 11 novembre
1978, n. 5/7373 della direzione generale delle imposte dirette
sostiene l' obbligo del numero di codice fiscale anche per i
percettori non residenti di utili azionari. per appurare se vi siano
norme a sostegno di tali orientamenti, l' a. esamina la legislazione
vigente in materia, soffermandosi in particolare sulla complessa
disciplina della nominativita' obbligatoria dei titoli azionari,
sulla funzione della segnalazione allo schedario generale, sulla c.d.
cedolare secca, e sulla funzione della comunicazione all' anagrafe
tributaria. da questa analisi emerge che, il momento in cui le
societa' o le casse incaricate hanno l' obbligo della rilevazione del
codice non e' quello del deposito dei titoli per la partecipazione
all' assemblea, ma quello della restituzione dei titoli depositati.
per quanto riguarda i percettori non residenti di utili azionari, l'
a. ritiene che non siano affatto tenuti a fornire il numero di
codice, in quanto, essendo loro applicata, in base alla legge 16
dicembre 1977, n. 904 la ritenuta a titolo d' imposta, tale
informazione sarebbe per l' amministrazione fiscalmente inutile.
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