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Documento


129073
IDG790601488
79.06.01488 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
odorisio laura
osservazioni a cass. 9 ottobre 1978, n. 4481
Riv. dir. ind., an. 28 (1979), fasc. 2, pt. 2, pag. 200-210
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31120; d31122
la corte suprema ha dichiarato illegittimo, ex art. 13 regio decreto 21 giugno 1942, modificato dalla legge 31 marzo 1967, n. 158, l' uso del proprio nome, ditta, sigla o insegna come marchio, qualora quest' ultimo sia stato usato precedentemente da altri in funzione distintiva; ed esclude il rimedio previsto dal vecchio testo dell' articolo citato secondo il quale era sufficiente che il nome fosse accompagnato da elementi idonei a differenziarlo. a questo proposito l' a. rileva che la dottrina e' pressoche' concorde nel ritenere il nuovo testo dell' art. 13 piu' consono alle reali esigenze del mercato: in particolare perche' la disciplina del testo originario risultava in contrasto con l' art. 1 della legge sui marchi e con l' art. 2569 codice civile, e creava per i marchi patronimici una categoria sui generis tutelata in modo attenuato; ma evidenzia anche che il testo e' innovativo solo per la disciplina dei marchi, lasciando invariata quella concernente la ditta. a queste considerazioni segue un' ampia e documentata rassegna di opinioni dottrinali e giurisprudenziali.
art. 13 r.d. 21 giugno 1942 l. 31 marzo 1967, n. 158
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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