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Documento


129075
IDG790601490
79.06.01490 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
franceschelli remo
osservazioni a trib. milano 9 giugno 1977
Riv. dir. ind., an. 28 (1979), fasc. 2, pt. 2, pag. 231-234
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d311320
la sentenza annotata sostiene che il brevetto di procedimento relativo ai prodotti noti, tutela solo il procedimento con esclusione del prodotto, e non consente al suo titolare di avvalersi della speciale presunzione ex art. 2 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127: spetta quindi al titolare l' onere di provare che i prodotti fabbricati da terzi sono stati ottenuti con il procedimento brevettato. l' a. condivide questa decisione in quanto, essendo il prodotto comunemente in circolazione, ritiene che oggetto dell' esclusiva sia solo il metodo; inoltre, sembra del tutto illogico far ricorso alla inversione dell' onere della prova a carico dei fabbricanti di prodotti non nuovi e non brevettati, per il solo fatto che esiste un brevetto di metodo dal quale puo' derivare un identico prodotto noto, fabbricabile anche con diversi procedimenti.
art. 2 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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