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129088
IDG790601504
79.06.01504 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
salvo pietro giorgio
mutazione del regime patrimoniale legale ed oscillazioni della giurisprudenza
nota a decr. trib. marsala 13 marzo 1978
Vita not., an. 31 (1979), fasc. 1-3, pt. 1, pag. 154-165
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30128
la questione oggetto della decisione annotata e' se occorre o meno la previa autorizzazione del giudice, di cui al comma 3 dell' art. 162 codice civile, per mutare il regime patrimoniale legale della comunione dei beni in altro regime convenzionale. l' a. rileva che tale questione, dibattuta in dottrina, ha avuto la maggioranza delle decisioni giurisprudenziali favorevoli per la soluzione in base alla quale il regime patrimoniale legale della comunione dei beni, in quanto regime e non convenzione, non necessita dell' autorizzazione giudiziaria per essere mutato in altro regime convenzionale, non mancando pero' oscillazioni di orientamento anche da parte di uno stesso tribunale. l' a. si domanda il perche' di questa oscillazione di posizioni in varie decisioni giurisprudenziali, delle quali fa una puntuale elencazione. dopodiche' replica alle argomentazioni che vengono addotte a sostegno della tesi favorevole alla concessione dell' autorizzazione in ogni caso e conclude affermando che il "favor comunionis" esiste nella misura in cui i coniugi non esprimono alcuna volonta' cioe' non puo' prevalere sul "favor libertatis".
art. 162 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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