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Documento


129089
IDG790601505
79.06.01505 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
triola roberto
ancora in tema di retratto successorio e simulazione del prezzo
nota a app. venezia 12 marzo 1977
Vita not., an. 31 (1979), fasc. 1-3, pt. 1, pag. 166-169
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30290
l' a. annota che la giurisprudenza di merito (mancano pronunce della suprema corte) ha costantemente affermato che il coerede che eserciti il retratto successorio debba rimborsare all' estraneo acquirente il prezzo da questi effettivamente pagato all' alienante e non quello risultante dall' atto di alienazione, ma che per quanto riguarda il ragionamento seguito per giustificare tale conclusione non vi e' concordia. l' a. ritiene che la tesi dominante in dottrina e giurisprudenza, secondo la quale con l' esercizio del riscatto il retraente si sostituisce all' acquirente nel contratto da questi concluso con il soggetto passivo del diritto di prelazione non puo' essere condivisa; e che una conferma della sua infondatezza puo' desumersi dalla assurdita' delle conseguenze che essa comporta nell' ipotesi di simulazione del prezzo: basta pensare che il retraente, dopo aver esercitato il riscatto sulla base della valutazione della convenienza del prezzo risultante dall' atto che dovrebbe rimborsare, si troverebbe invece vincolato al maggior prezzo dissimulato; aderendo invece alla tesi secondo la quale l' esercizio del riscatto comporta un trasferimento del bene dall' acquirente al riscattante, non possono sorgere dubbi sulla inopponibilita' della simulazione a quest' ultimo, il quale e' terzo avente causa di cui all' art. 1415, primo comma, codice civile.
art. 1415 c.c. art. 732 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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