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| IDG790601507 | |
| 79.06.01507 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| de rubertis giovanni
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| brevi considerazioni in tema di pubblicita' del regime patrimoniale
della famiglia
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| nota a decr. app. trieste 16 marzo 1979
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| Vita not., an. 31 (1979), fasc. 1-3, pt. 1, pag. 176-183
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30128; d3083
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| l' a. rileva che, secondo l' annotato decreto, la pubblicita'
prescritta dall' art. 162 comma 4 codice civile riguarderebbe anche
lo scioglimento della comunione legale dipendente da separazione
personale dei coniugi, a tal fine dovrebbero stipulare apposita
convenzione per l' attuazione della pubblicita' stessa. dopo aver poi
svolte alcune considerazioni generali circa l' istituto della
pubblicita', l' a. osserva che le conclusioni del provvedimento in
esame non sono da condividere, in quanto il legislatore limita
chiaramente la pubblicita' alle sole convenzioni matrimoniali e non
sussistono motivi per una interpretazione estensiva della norma in
questione, quando cioe' il mutamento di regime sia dipendente da
fatto diverso. l' a. conclude osservando che l' inaccettabilita'
della tesi sostenuta nel decreto in questione e' dimostrata anche dal
fatto che i coniugi separati dovrebbero fingere di stipulare una
convenzione matrimoniale, che non e' affatto una convenzione perche'
essi non avrebbero alcun potere di determinarne il contenuto, in
quanto quello che dovrebbe da essa risultare risulta gia' dal
provvedimento giudiziario di separazione, il quale peraltro riveste
gia' la forma richiesta per l' attuazione della pubblicita'.
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| art. 162 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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