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Documento


129091
IDG790601507
79.06.01507 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de rubertis giovanni
brevi considerazioni in tema di pubblicita' del regime patrimoniale della famiglia
nota a decr. app. trieste 16 marzo 1979
Vita not., an. 31 (1979), fasc. 1-3, pt. 1, pag. 176-183
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30128; d3083
l' a. rileva che, secondo l' annotato decreto, la pubblicita' prescritta dall' art. 162 comma 4 codice civile riguarderebbe anche lo scioglimento della comunione legale dipendente da separazione personale dei coniugi, a tal fine dovrebbero stipulare apposita convenzione per l' attuazione della pubblicita' stessa. dopo aver poi svolte alcune considerazioni generali circa l' istituto della pubblicita', l' a. osserva che le conclusioni del provvedimento in esame non sono da condividere, in quanto il legislatore limita chiaramente la pubblicita' alle sole convenzioni matrimoniali e non sussistono motivi per una interpretazione estensiva della norma in questione, quando cioe' il mutamento di regime sia dipendente da fatto diverso. l' a. conclude osservando che l' inaccettabilita' della tesi sostenuta nel decreto in questione e' dimostrata anche dal fatto che i coniugi separati dovrebbero fingere di stipulare una convenzione matrimoniale, che non e' affatto una convenzione perche' essi non avrebbero alcun potere di determinarne il contenuto, in quanto quello che dovrebbe da essa risultare risulta gia' dal provvedimento giudiziario di separazione, il quale peraltro riveste gia' la forma richiesta per l' attuazione della pubblicita'.
art. 162 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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