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129101
IDG790601517
79.06.01517 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di majo adolfo
prassi giudiziali e indirizzi legislativi in tema di svalutazione monetaria dei debiti pecuniari
Foro it., vol. 102, an. 104 (1979), fasc. 6, pt. 5, pag. 101-118
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30510
l' a. rileva che l' ordinamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di ritardo nel pagamento di somme di denaro, il rilievo della svalutazione monetaria e' condizionato alla prova, che deve dare il creditore di aver risentito un particolare pregiudizio dal fatto di non aver potuto disporre nel momento opportuno della somma dovutagli, e' stato sconvolto dalla sentenza n. 5670/1978. con quest' ultima sentenza la cassazione ha distinto tra richiesta del danno emergente e quella del lucro cessante, ed ha affermato la risarcibilita' del primo senza particolare onere probatorio -dato il fatto notorio della svalutazione- la risarcibilita' del secondo a condizione pero' che il creditore dimostri di aver seriamente programmato un reimpiego della somma. mette in luce la novita' apportata dall' art. 429 del codice di procedura civile nel testo "novellato" dalle norme sul processo del lavoro, prevede la possibilita' di tener conto, nella condanna del datore di lavoro al pagamento di somme pecuniarie, anche del diminuito valore del credito a seguito della svalutazione monetaria. sostiene che, con il nuovo regime introdotto dall' art. 429, si e' abbandonato il terreno della responsabilita' per danni per scegliere la via piu' diretta per risolvere il problema di non far ricadere nel lavoratore le conseguenze della svalutazione monetaria. sottolinea, infine, la contraddizione fra un indirizzo attestato sulla linea del carattere eccezionale di una misura rivalutativa del tipo di quella introdotta dal novellato art. 429 e un indirizzo, come quello inaugurato dalla suprema corte con la sentenza n. 5670/1978, che finisce per introdurre l' automatismo della rivalutazione monetaria in maniera generale per i crediti pecuniari insoddisfatti. conclude criticando questo secondo indirizzo per il carattere di supremazia che in esso riveste l' intervento dei giudici che rischiano di essere controoperanti rispetto ad indirizzi legislativi il cui obiettivo sia quello di salvaguardare e/o di modificare la distribuzione di ricchezze tra ceti e gruppi sociali.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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