| l' a. rileva che l' ordinamento giurisprudenziale secondo cui, in
materia di ritardo nel pagamento di somme di denaro, il rilievo della
svalutazione monetaria e' condizionato alla prova, che deve dare il
creditore di aver risentito un particolare pregiudizio dal fatto di
non aver potuto disporre nel momento opportuno della somma dovutagli,
e' stato sconvolto dalla sentenza n. 5670/1978. con quest' ultima
sentenza la cassazione ha distinto tra richiesta del danno emergente
e quella del lucro cessante, ed ha affermato la risarcibilita' del
primo senza particolare onere probatorio -dato il fatto notorio della
svalutazione- la risarcibilita' del secondo a condizione pero' che il
creditore dimostri di aver seriamente programmato un reimpiego della
somma. mette in luce la novita' apportata dall' art. 429 del codice
di procedura civile nel testo "novellato" dalle norme sul processo
del lavoro, prevede la possibilita' di tener conto, nella condanna
del datore di lavoro al pagamento di somme pecuniarie, anche del
diminuito valore del credito a seguito della svalutazione monetaria.
sostiene che, con il nuovo regime introdotto dall' art. 429, si e'
abbandonato il terreno della responsabilita' per danni per scegliere
la via piu' diretta per risolvere il problema di non far ricadere nel
lavoratore le conseguenze della svalutazione monetaria. sottolinea,
infine, la contraddizione fra un indirizzo attestato sulla linea del
carattere eccezionale di una misura rivalutativa del tipo di quella
introdotta dal novellato art. 429 e un indirizzo, come quello
inaugurato dalla suprema corte con la sentenza n. 5670/1978, che
finisce per introdurre l' automatismo della rivalutazione monetaria
in maniera generale per i crediti pecuniari insoddisfatti. conclude
criticando questo secondo indirizzo per il carattere di supremazia
che in esso riveste l' intervento dei giudici che rischiano di essere
controoperanti rispetto ad indirizzi legislativi il cui obiettivo sia
quello di salvaguardare e/o di modificare la distribuzione di
ricchezze tra ceti e gruppi sociali.
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