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129113
IDG790601529
79.06.01529 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
taddeucci m.
cass. sez. i civ. 6 giugno 1979, n. 3192
Foro it., vol. 102, an. 104 (1979), fasc. 6, pt. 1, pag. 1362-1364
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30127
l' a., alla luce di questa e di precedenti sentenze, rileva che si va affermando la tendenza giurisprudenziale ad attribuire alla competenza del tribunale per minorenni gli affari riguardanti i minori a contenuto personale, ed alla competenza del tribunale ordinario gli affari aventi contenuto patrimoniale, con le sole deroghe imposte dalla opportunita' della concentrazione processuale davanti allo stesso giudice di materie che apparterrebbero alla cognizione di giudici diversi. sulla scorta di questa tendenza sostiene che sono di competenza del tribunale per i minorenni qualora vengano richieste: a) la modifica dell' affidamento della prole. b) la modifica dell' affidamento della prole unitamente alla revisione del contributo per il suo mantenimento. viceversa sono di competenza del tribunale ordinario qualora vengano richieste: a) la modifica del titolo della separazione oltre alla revisione delle disposizioni conseguenziali relative al mantenimento del coniuge e/o della prole e/o dell' affidamento di quest' ultima; b) la modifica della regolamentazione del mantenimento del coniuge; c) la modifica della regolamentazione del mantenimento del coniuge e della prole. sostiene che sono pure di competenza del tribunale ordinario sia la modifica della regolamentazione del mantenimento del coniuge e della prole nonche' dell' affidamento di quest' ultima, sia la modificazione del contributo dovuto per il solo mantenimento del figlio. su queste due questioni il supremo collegio non si e' ancora pronunciato.
art. 155 c.c. art. 38 disp. att. c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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