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| IDG790601529 | |
| 79.06.01529 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| taddeucci m.
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| cass. sez. i civ. 6 giugno 1979, n. 3192
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| Foro it., vol. 102, an. 104 (1979), fasc. 6, pt. 1, pag. 1362-1364
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30127
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| l' a., alla luce di questa e di precedenti sentenze, rileva che si va
affermando la tendenza giurisprudenziale ad attribuire alla
competenza del tribunale per minorenni gli affari riguardanti i
minori a contenuto personale, ed alla competenza del tribunale
ordinario gli affari aventi contenuto patrimoniale, con le sole
deroghe imposte dalla opportunita' della concentrazione processuale
davanti allo stesso giudice di materie che apparterrebbero alla
cognizione di giudici diversi. sulla scorta di questa tendenza
sostiene che sono di competenza del tribunale per i minorenni qualora
vengano richieste: a) la modifica dell' affidamento della prole. b)
la modifica dell' affidamento della prole unitamente alla revisione
del contributo per il suo mantenimento. viceversa sono di competenza
del tribunale ordinario qualora vengano richieste: a) la modifica del
titolo della separazione oltre alla revisione delle disposizioni
conseguenziali relative al mantenimento del coniuge e/o della prole
e/o dell' affidamento di quest' ultima; b) la modifica della
regolamentazione del mantenimento del coniuge; c) la modifica della
regolamentazione del mantenimento del coniuge e della prole. sostiene
che sono pure di competenza del tribunale ordinario sia la modifica
della regolamentazione del mantenimento del coniuge e della prole
nonche' dell' affidamento di quest' ultima, sia la modificazione del
contributo dovuto per il solo mantenimento del figlio. su queste due
questioni il supremo collegio non si e' ancora pronunciato.
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| art. 155 c.c.
art. 38 disp. att. c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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