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129114
IDG790601530
79.06.01530 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
minnunno g.
cass. sez. i civ. 25 settembre 1978
Foro it., vol. 102, an. 104 (1979), fasc. 6, pt. 1, pag. 1535-1538
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30137
l' a. si dimostra apertamente contrario alla sentenza della corte di cassazione che afferma: "la legittimazione del figlio premorto senza lasciare discendenti legittimi o figli naturali riconosciuti puo' essere richiesta dal genitore naturale quando sussista un suo apprezzabile interesse ad ottenerla, che non risulti in conflitto con posizioni giuridiche altrui collegate alla cessata sfera del defunto". soprattutto rimprovera il fatto che la corte chiamata a risolvere il problema della verifica della configurabilita' dell' interesse del figlio alla legittimazione in caso di premorienza del legittimando stesso, non lo risolve affatto, spostandolo anzi sul terreno dell' interesse del genitore a domandare, e ottenere, la legittimazione. e sottolinea che le argomentazioni poste alla base della tesi sostenuta dalla corte sconvolgono anzi annullano il reale significato dell' art. 284 primo comma del codice civile.
art. 30 cost. art. 282 c.c. art. 284 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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