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| IDG790601555 | |
| 79.06.01555 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| vela nadrea
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| la giurisprudenza della corte di cassazione sul rapporto di lavoro
presso gli enti pubblici
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| relazione all' incontro di studio sul tema: "art. 37 della l. 20
maggio 1970, n. 300: esame dei problemi relativi alla sua
applicazione" organizzato dal consiglio superiore della magistratura,
catania, 16 ottobre 1978
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 30 (1979), fasc. 2-3, pt. 1, pag. 3-3
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d143
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| la cassazione, al fine del riparto delle giurisdizioni, distingue fra
impiego pubblico e impiego privato in base a criteri soggettivi.
attribuisce cioe' alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo i rapporti costituiti con lo stato e con gli enti
pubblici non economici, mentre devolve alla cognizione del giudice
ordinario quelli costituiti con privati o con enti pubblici
economici. per distinguere gli enti pubblici non economici da quelli
privati si riferisce al regime giuridico cui in concreto risulta
assoggettato l' ente. difficolta' si hanno nell' individuazione degli
enti pubblici economici e di quelli a prevalente attivita' economica.
secondo la suprema corte debbono essere cosi' definite quelle imprese
che svolgono un' attivita' preordinata e immediatamente diretta alla
realizzazione di risultati patrimoniali, pur soddisfacendo in via
mediata bisogni della collettivita'. per quanto concerne le questioni
di giurisdizione sul rapporto di lavoro con enti pubblici, la
cassazione ha resistito alle molteplici richieste di ampliare l'
ambito della giurisdizione ordinaria, seguite all' emanazione delle
recenti leggi sul lavoro. la corte ha negato alla giurisdizione
ordinaria anche la possibilita' del mero accertamento dell' avvenuta
costituzione del rapporto di lavoro. le questioni piu' frequenti sono
quelle relative alla distinzione fra rapporto di lavoro pubblico e
rapporto di lavoro privato. la cassazione ritiene che requisiti
essenziali del pubblico impiego siano, oltre alla natura dell' ente,
l' atto di nomina, l' inserimento del lavoratore nell' organizzazione
dell' ente, e la correlazione fra lavoro e fini istituzionali. in
conclusione, deve essere rilevato che il giudice ordinario ha
cognizione anche in materia di controversie con enti pubblici non
economici derivanti da rapporto di servizio onorario, da assunzioni
effettuate con atto di nomina richiesto ad substantiam, da assunzioni
illegali ma non illecite, e da utilizzazione di lavoro da parte dell'
ente al di fuori di ogni schema negoziale.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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