Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


129118
IDG790601555
79.06.01555 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
vela nadrea
la giurisprudenza della corte di cassazione sul rapporto di lavoro presso gli enti pubblici
relazione all' incontro di studio sul tema: "art. 37 della l. 20 maggio 1970, n. 300: esame dei problemi relativi alla sua applicazione" organizzato dal consiglio superiore della magistratura, catania, 16 ottobre 1978
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 30 (1979), fasc. 2-3, pt. 1, pag. 3-3
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d143
la cassazione, al fine del riparto delle giurisdizioni, distingue fra impiego pubblico e impiego privato in base a criteri soggettivi. attribuisce cioe' alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo i rapporti costituiti con lo stato e con gli enti pubblici non economici, mentre devolve alla cognizione del giudice ordinario quelli costituiti con privati o con enti pubblici economici. per distinguere gli enti pubblici non economici da quelli privati si riferisce al regime giuridico cui in concreto risulta assoggettato l' ente. difficolta' si hanno nell' individuazione degli enti pubblici economici e di quelli a prevalente attivita' economica. secondo la suprema corte debbono essere cosi' definite quelle imprese che svolgono un' attivita' preordinata e immediatamente diretta alla realizzazione di risultati patrimoniali, pur soddisfacendo in via mediata bisogni della collettivita'. per quanto concerne le questioni di giurisdizione sul rapporto di lavoro con enti pubblici, la cassazione ha resistito alle molteplici richieste di ampliare l' ambito della giurisdizione ordinaria, seguite all' emanazione delle recenti leggi sul lavoro. la corte ha negato alla giurisdizione ordinaria anche la possibilita' del mero accertamento dell' avvenuta costituzione del rapporto di lavoro. le questioni piu' frequenti sono quelle relative alla distinzione fra rapporto di lavoro pubblico e rapporto di lavoro privato. la cassazione ritiene che requisiti essenziali del pubblico impiego siano, oltre alla natura dell' ente, l' atto di nomina, l' inserimento del lavoratore nell' organizzazione dell' ente, e la correlazione fra lavoro e fini istituzionali. in conclusione, deve essere rilevato che il giudice ordinario ha cognizione anche in materia di controversie con enti pubblici non economici derivanti da rapporto di servizio onorario, da assunzioni effettuate con atto di nomina richiesto ad substantiam, da assunzioni illegali ma non illecite, e da utilizzazione di lavoro da parte dell' ente al di fuori di ogni schema negoziale.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati