| 129119 | |
| IDG790601556 | |
| 79.06.01556 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| franceschelli mario
| |
| il rapporto di lavoro dei dipendenti dagli enti pubblici economici:
potesta' di autorganizzazione e statuto dei diritti dei lavoratori
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 30 (1979), fasc. 2-3, pt. 1, pag.
41-58
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d1435; d710
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' attivita' organizzativa pubblica e' divisa in due grandi parti:
una che e' disciplinata da atti normativi primari, e un' altra che
gli atti normativi primari lasciano al governo e all'
amministrazione. e' quest' ultima che costituisce la potesta'
organizzativa in senso proprio. circa la questione dell' esistenza
negli enti pubblici economici di una potesta' organizzativa e
comunque di poteri pubblicistici ed autoritativi che si proiettino
anche sui rapporti di lavoro, si delinearono in dottrina tendenze
contrastanti, originate dalla diversa qualificazione privatistica o
pubblicistica, che veniva attribuita ai relativi rapporti di impiego.
con la codificazione del 1942 si ebbe una svolta di rilievo nella
storia del pubblico impiego: i rapporti di lavoro con gli enti
pubblici economici furono considerati rapporti di diritto privato.
negli anni successivi si ebbero sentenze contraddittorie della
cassazione che riflettevano il tentativo di elaborare una concezione
intermedia dei rapporti in questione, visti come sospesi tra il
pubblico e il privato. si sosteneva un parziale assoggettamento del
rapporto alla potesta' organizzativa dell' ente pubblico economico,
potesta' dal cui esercizio le posizioni di diritto soggettivo
venivano affievolite e degradate al rango di interessi legittimi: da
qui la diversa giurisdizione del giudice ordinario o del giudice
amministrativo a seconda che si facessero valere posizioni di diritto
soggettivo o di interesse legittimo. per quanto riguarda l'
operativita' delle norme dello statuto dei lavoratori nell' ambito
dell' impresa pubblica, e' da ritenere che questa sia ammissibile.
oltre che su un piano normativo e giurisprudenziale, cio' trova
conferma se si tien conto del fatto che in fondo lo statuto e' legge
di organizzazione e che, come gia' si e' detto, l' attivita'
organizzativa puo' essere esplicata in primo luogo dalla legge stessa
| |
| art. 37 l. 20 maggio 1970, n. 300
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |