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129119
IDG790601556
79.06.01556 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
franceschelli mario
il rapporto di lavoro dei dipendenti dagli enti pubblici economici: potesta' di autorganizzazione e statuto dei diritti dei lavoratori
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 30 (1979), fasc. 2-3, pt. 1, pag. 41-58
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1435; d710
l' attivita' organizzativa pubblica e' divisa in due grandi parti: una che e' disciplinata da atti normativi primari, e un' altra che gli atti normativi primari lasciano al governo e all' amministrazione. e' quest' ultima che costituisce la potesta' organizzativa in senso proprio. circa la questione dell' esistenza negli enti pubblici economici di una potesta' organizzativa e comunque di poteri pubblicistici ed autoritativi che si proiettino anche sui rapporti di lavoro, si delinearono in dottrina tendenze contrastanti, originate dalla diversa qualificazione privatistica o pubblicistica, che veniva attribuita ai relativi rapporti di impiego. con la codificazione del 1942 si ebbe una svolta di rilievo nella storia del pubblico impiego: i rapporti di lavoro con gli enti pubblici economici furono considerati rapporti di diritto privato. negli anni successivi si ebbero sentenze contraddittorie della cassazione che riflettevano il tentativo di elaborare una concezione intermedia dei rapporti in questione, visti come sospesi tra il pubblico e il privato. si sosteneva un parziale assoggettamento del rapporto alla potesta' organizzativa dell' ente pubblico economico, potesta' dal cui esercizio le posizioni di diritto soggettivo venivano affievolite e degradate al rango di interessi legittimi: da qui la diversa giurisdizione del giudice ordinario o del giudice amministrativo a seconda che si facessero valere posizioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo. per quanto riguarda l' operativita' delle norme dello statuto dei lavoratori nell' ambito dell' impresa pubblica, e' da ritenere che questa sia ammissibile. oltre che su un piano normativo e giurisprudenziale, cio' trova conferma se si tien conto del fatto che in fondo lo statuto e' legge di organizzazione e che, come gia' si e' detto, l' attivita' organizzativa puo' essere esplicata in primo luogo dalla legge stessa
art. 37 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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