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129121
IDG790601558
79.06.01558 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di majo adolfo
reintegrazione nel posto di lavoro e controllo del potere nell' impresa (a proposito di una pubblicazione)
m. d' antona, la reintegrazione nel posto di lavoro (art. 18 dello statuto dei lavoratori), padova, cedam, 1979
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 30 (1979), fasc. 2-3, pt. 1, pag. 187-207
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d763
la dottrina e la giurisprudenza tradizionali ritengono, richiamando il dogma dell' incoercibilita' degli obblighi di fare infungibile, che al lavoratore illegittimamente licenziato non possa fornirsi che una tutela meramente risarcitoria-indennitaria. nell' opera recensita si cerca invece di apprestare una forma di tutela che assicuri un' effettiva stabilita' al lavoratore. la tutela reintegratoria e' vista come misura sanzionatoria strumentalmente legata ad assolvere funzioni di controllo dell' attivita' organizzativa dell' imprenditore. punto di partenza e' l' art. 41 costituzione che impone al datore di lavoro di rispettare, nell' esercizio del proprio potere organizzativo, i valori personalistici di liberta', dignita' e sicurezza. poi c' e' l' art. 18 dello statuto dei lavoratori che ha la funzione di specificare il limite dell' obbligo posto dall' art. 41 costituzione. dalla violazione di tale obbligo nasce quello, strumentale, di reintegrazione. per quanto riguarda il grado di effettivita' di una cosi' ricostruita tutela ex art. 18 statuto, nell' opera recensita si rifiuta un' interpretazione del diritto alla conservazione del posto come diritto agli effetti patrimoniali del rapporto, ma si riconosce anche che lo strumento dell' esecuzione forzata, se e' idoneo ad imporre la rimozione degli effetti lesivi, non e' altrettanto idoneo a garantire che il contegno lesivo abbia fine. a tale scopo non potra' soccorrere che uno strumento inibitorio, dato che il comportamento "esigibile" dell' imprenditore e' quello di astenersi per il futuro dall' esercitare il potere organizzativo con determinate modalita' e in determinate direzioni. in conclusione, si ritiene che la tutela reintegratoria-inibitoria possa essere attuata solo attraverso forme di coercizione indiretta il cui scopo sia quello di provocare l' adempimento dell' obbligato.
art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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