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| IDG790601558 | |
| 79.06.01558 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| di majo adolfo
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| reintegrazione nel posto di lavoro e controllo del potere nell'
impresa (a proposito di una pubblicazione)
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| m. d' antona, la reintegrazione nel posto di lavoro (art. 18 dello
statuto dei lavoratori), padova, cedam, 1979
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 30 (1979), fasc. 2-3, pt. 1, pag.
187-207
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d763
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| la dottrina e la giurisprudenza tradizionali ritengono, richiamando
il dogma dell' incoercibilita' degli obblighi di fare infungibile,
che al lavoratore illegittimamente licenziato non possa fornirsi che
una tutela meramente risarcitoria-indennitaria. nell' opera recensita
si cerca invece di apprestare una forma di tutela che assicuri un'
effettiva stabilita' al lavoratore. la tutela reintegratoria e' vista
come misura sanzionatoria strumentalmente legata ad assolvere
funzioni di controllo dell' attivita' organizzativa dell'
imprenditore. punto di partenza e' l' art. 41 costituzione che impone
al datore di lavoro di rispettare, nell' esercizio del proprio potere
organizzativo, i valori personalistici di liberta', dignita' e
sicurezza. poi c' e' l' art. 18 dello statuto dei lavoratori che ha
la funzione di specificare il limite dell' obbligo posto dall' art.
41 costituzione. dalla violazione di tale obbligo nasce quello,
strumentale, di reintegrazione. per quanto riguarda il grado di
effettivita' di una cosi' ricostruita tutela ex art. 18 statuto,
nell' opera recensita si rifiuta un' interpretazione del diritto alla
conservazione del posto come diritto agli effetti patrimoniali del
rapporto, ma si riconosce anche che lo strumento dell' esecuzione
forzata, se e' idoneo ad imporre la rimozione degli effetti lesivi,
non e' altrettanto idoneo a garantire che il contegno lesivo abbia
fine. a tale scopo non potra' soccorrere che uno strumento
inibitorio, dato che il comportamento "esigibile" dell' imprenditore
e' quello di astenersi per il futuro dall' esercitare il potere
organizzativo con determinate modalita' e in determinate direzioni.
in conclusione, si ritiene che la tutela reintegratoria-inibitoria
possa essere attuata solo attraverso forme di coercizione indiretta
il cui scopo sia quello di provocare l' adempimento dell' obbligato.
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| art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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