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| IDG790601560 | |
| 79.06.01560 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ghezzi giorgio, proto pisani andrea
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| un caso di uso... "alternativo" del diritto sindacale (due interventi
a proposito di una recente iniziativa della federazione delle aziende
metalmeccaniche)
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| relazione e intervento al convegno sul tema "obiettivi contrattuali,
politiche economiche e diritto di sciopero" organizzato dalla
federazione dei lavoratori metalmeccanici, 10-11 maggio 1979
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 30 (1979), fasc. 2-3, pt. 1, pag.
289-304
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d713
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| la relazione e l' intervento in questione traggono spunto da un'
azione giudiziaria promossa dalla federazione delle aziende
metalmeccaniche tesa a far dichiarare l' illiceita' delle azioni di
lotta proclamate dai lavoratori metalmeccanici per ottenere il
rinnovo del contratto. l' a. della relazione rileva che in italia, in
materia di diritto di sciopero, si e' a lungo protratto un innegabile
vuoto legislativo. di tale situazione hanno approfittato giudici e
giuristi per elaborare una definizione di sciopero tale da far
ritenere illegittime varie forme di esso. poi e' opportunamente
intervenuto il legislatore a garantire l' effettivo esercizio di
questo diritto. inoltre la corte costituzionale e la cassazione hanno
riconosciuto la legittimita' degli scioperi politici e di quelli
articolati. l' a. osserva che l' attuale offensiva contro il diritto
di sciopero, e in particolare contro le forme di articolazione, mira
a strumentalizzare la magistratura, chiedendo al giudice di elaborare
nuove norme restrittive. la relazione termina con una difesa della
legittimita' delle azioni sindacali contestate, motivata dal fatto
che la funzione assolta dall' esercizio del diritto di sciopero e'
quella di effettuare un' intensa pressione sulla controparte. l' a.
dell' intervento contesta decisamente l' iniziativa del sindacato
imprenditoriale. asserisce che la tutela inibitoria non puo' essere
concessa alla federmeccanica poiche' essa non deduce in giudizio un
diritto specifico concreto e preesistente, valuta poi improponibile
il tentativo di applicare al contratto collettivo di lavoro la
disciplina dettata dal codice con riferimento al contratto
individuale. inoltre l' a. reputa il tribunale incompetente a
conoscere della domanda proposta, e considera inammissibile la
richiesta di accertamento dell' illegittimita' del comportamento del
sindacato metalmeccanico, essendo unanime la dottrina nel ritenere l'
inammissibilita' delle domande aventi ad oggetto meri fatti o mere
norme generali ed astratte.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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