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Documento


129123
IDG790601560
79.06.01560 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ghezzi giorgio, proto pisani andrea
un caso di uso... "alternativo" del diritto sindacale (due interventi a proposito di una recente iniziativa della federazione delle aziende metalmeccaniche)
relazione e intervento al convegno sul tema "obiettivi contrattuali, politiche economiche e diritto di sciopero" organizzato dalla federazione dei lavoratori metalmeccanici, 10-11 maggio 1979
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 30 (1979), fasc. 2-3, pt. 1, pag. 289-304
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d713
la relazione e l' intervento in questione traggono spunto da un' azione giudiziaria promossa dalla federazione delle aziende metalmeccaniche tesa a far dichiarare l' illiceita' delle azioni di lotta proclamate dai lavoratori metalmeccanici per ottenere il rinnovo del contratto. l' a. della relazione rileva che in italia, in materia di diritto di sciopero, si e' a lungo protratto un innegabile vuoto legislativo. di tale situazione hanno approfittato giudici e giuristi per elaborare una definizione di sciopero tale da far ritenere illegittime varie forme di esso. poi e' opportunamente intervenuto il legislatore a garantire l' effettivo esercizio di questo diritto. inoltre la corte costituzionale e la cassazione hanno riconosciuto la legittimita' degli scioperi politici e di quelli articolati. l' a. osserva che l' attuale offensiva contro il diritto di sciopero, e in particolare contro le forme di articolazione, mira a strumentalizzare la magistratura, chiedendo al giudice di elaborare nuove norme restrittive. la relazione termina con una difesa della legittimita' delle azioni sindacali contestate, motivata dal fatto che la funzione assolta dall' esercizio del diritto di sciopero e' quella di effettuare un' intensa pressione sulla controparte. l' a. dell' intervento contesta decisamente l' iniziativa del sindacato imprenditoriale. asserisce che la tutela inibitoria non puo' essere concessa alla federmeccanica poiche' essa non deduce in giudizio un diritto specifico concreto e preesistente, valuta poi improponibile il tentativo di applicare al contratto collettivo di lavoro la disciplina dettata dal codice con riferimento al contratto individuale. inoltre l' a. reputa il tribunale incompetente a conoscere della domanda proposta, e considera inammissibile la richiesta di accertamento dell' illegittimita' del comportamento del sindacato metalmeccanico, essendo unanime la dottrina nel ritenere l' inammissibilita' delle domande aventi ad oggetto meri fatti o mere norme generali ed astratte.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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