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| IDG790601568 | |
| 79.06.01568 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| di nobila vincenzo
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| note in tema di eccessiva morbilita'
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| rassegna di giurisprudenza
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 30 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag.
357-373
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d74700; d746
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| l' a. osserva come la soluzione del problema dell' assenteismo,
anziche' alla legge o al contratto collettivo, viene delegata ai
giudici che, in virtu' della teoria della eccessiva morbilita',
tendono a legittimare come licenziamento per giustificato motivo
oggettivo quello che, a rigore, andrebbe motivato come licenziamento
per giustificato motivo soggettivo, in relazione all' abuso dell'
assenza per malattia. in sostanza, aggirando e svuotando il diritto
positivo, non si dubita dell' esistenza della malattia, bensi'
proprio da questa (che a norma dell' art. 2110 del codice civile deve
paralizzare il potere di recesso del datore) si fa conseguire l'
incertezza sulla prosecuzione del rapporto in termini accettabili per
il datore di lavoro. a parere dell' a. il problema dell' assenteismo
va invece affrontato sul piano dell' accertamento e del controllo
della malattia e della responsabilita' professionale del sanitario;
per agire contro gli abusi il giudice deve, quindi, decidere il caso
concreto in base alla legge scritta e ai contratti collettivi che
regolano il cumulo di malattie e in particolare, dovra' dimostrare l'
insussistenza dell' invalidita' temporanea anche coinvolgendo il
medico nel contenzioso lavoratore-datore di lavoro.
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| art. 2110 c.c.
art. 2111 c.c.
art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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