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129127
IDG790601568
79.06.01568 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di nobila vincenzo
note in tema di eccessiva morbilita'
rassegna di giurisprudenza
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 30 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag. 357-373
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74700; d746
l' a. osserva come la soluzione del problema dell' assenteismo, anziche' alla legge o al contratto collettivo, viene delegata ai giudici che, in virtu' della teoria della eccessiva morbilita', tendono a legittimare come licenziamento per giustificato motivo oggettivo quello che, a rigore, andrebbe motivato come licenziamento per giustificato motivo soggettivo, in relazione all' abuso dell' assenza per malattia. in sostanza, aggirando e svuotando il diritto positivo, non si dubita dell' esistenza della malattia, bensi' proprio da questa (che a norma dell' art. 2110 del codice civile deve paralizzare il potere di recesso del datore) si fa conseguire l' incertezza sulla prosecuzione del rapporto in termini accettabili per il datore di lavoro. a parere dell' a. il problema dell' assenteismo va invece affrontato sul piano dell' accertamento e del controllo della malattia e della responsabilita' professionale del sanitario; per agire contro gli abusi il giudice deve, quindi, decidere il caso concreto in base alla legge scritta e ai contratti collettivi che regolano il cumulo di malattie e in particolare, dovra' dimostrare l' insussistenza dell' invalidita' temporanea anche coinvolgendo il medico nel contenzioso lavoratore-datore di lavoro.
art. 2110 c.c. art. 2111 c.c. art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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