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Stampa giuridica

Documento


129128
IDG790601572
79.06.01572 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gramiccia giorgio
diritti sindacali e contratto coll. naz. di lavoro per l' industria metalmeccanica del 1 maggio 1976
Dir. lav., an. 53 (1979), fasc. 1, pt. 1, pag. 37-46
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7111; d71121; d7113
l' a. esamina le disposizioni concernenti i diritti sindacali contenute nel contratto collettivo di lavoro per l' industria metalmeccanica del 1 maggio 1976. tali disposizioni, integrative delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, tendono a contemperare l' esercizio dei diritti riconosciuti agli organismi sindacali aziendali con lo svolgimento dell' attivita' lavorativa. il diritto di assemblea e' esteso alle unita' produttive con almeno 10 dipendenti, e legittimate alla convocazione sono non solo le rappresentanze sindacali aziendali, ma anche le organizzazioni sindacali dei lavoratori, per cui l' assemblea potra' tenersi anche se non sono state costituite le rappresentanze. la tutela prevista, in caso di licenziamento e trasferimento dei membri delle commissioni interne, dall' art. 14 dell' accordo interconfederale del 18 aprile 1966, e' estesa dal contratto in esame ai dirigenti degli organismi sindacali aziendali, ma limitatamente al periodo di durata dell' incarico. carattere innovativo ha la disposizione concernente la diffusione della stampa nelle unita' produttive con oltre 100 dipendenti, che si ricollega al diritto all' opera di proselitismo: titolari del diritto sono le rappresentanze sindacali, direttamente responsabili, sia civilmente che penalmente, in ordine al contenuto delle pubblicazioni.
contr. coll. naz. lav. 1 maggio 1976 (metalmeccanici) l. 20 maggio 1980, n. 300 art. 14 acc. interconfederale 18 aprile 1966 (costituzione e funzionamento delle commissioni interne)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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