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| IDG790601572 | |
| 79.06.01572 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| gramiccia giorgio
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| diritti sindacali e contratto coll. naz. di lavoro per l' industria
metalmeccanica del 1 maggio 1976
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| Dir. lav., an. 53 (1979), fasc. 1, pt. 1, pag. 37-46
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d7111; d71121; d7113
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| l' a. esamina le disposizioni concernenti i diritti sindacali
contenute nel contratto collettivo di lavoro per l' industria
metalmeccanica del 1 maggio 1976. tali disposizioni, integrative
delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, tendono a
contemperare l' esercizio dei diritti riconosciuti agli organismi
sindacali aziendali con lo svolgimento dell' attivita' lavorativa. il
diritto di assemblea e' esteso alle unita' produttive con almeno 10
dipendenti, e legittimate alla convocazione sono non solo le
rappresentanze sindacali aziendali, ma anche le organizzazioni
sindacali dei lavoratori, per cui l' assemblea potra' tenersi anche
se non sono state costituite le rappresentanze. la tutela prevista,
in caso di licenziamento e trasferimento dei membri delle commissioni
interne, dall' art. 14 dell' accordo interconfederale del 18 aprile
1966, e' estesa dal contratto in esame ai dirigenti degli organismi
sindacali aziendali, ma limitatamente al periodo di durata dell'
incarico. carattere innovativo ha la disposizione concernente la
diffusione della stampa nelle unita' produttive con oltre 100
dipendenti, che si ricollega al diritto all' opera di proselitismo:
titolari del diritto sono le rappresentanze sindacali, direttamente
responsabili, sia civilmente che penalmente, in ordine al contenuto
delle pubblicazioni.
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| contr. coll. naz. lav. 1 maggio 1976 (metalmeccanici)
l. 20 maggio 1980, n. 300
art. 14 acc. interconfederale 18 aprile 1966 (costituzione e
funzionamento delle commissioni interne)
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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