| l' art. 2110 del codice civile sancisce il diritto del lavoratore ad
ottenere i mezzi di sostentamento necessari nel periodo di
sospensione della prestazione per malattia, anche se questa sia a lui
imputabile; soltanto il comportamento doloso del prestatore legittima
infatti il licenziamento per giusta causa. ma e' soprattutto l' art.
5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 che garantisce il lavoratore
malato, vietando al datore di lavoro di esercitare direttamente il
controllo; si e' affermato, pero', che tale norma sarebbe in
contrasto con l' art. 13 della costituzione, poiche' consente
comunque un' arbitraria limitazione della personalita' del
prestatore. l' a., in accordo con la giurisprudenza della corte
costituzionale, afferma invece la costituzionalita' del citato art.
5. l' accertamento ispettivo, che ha natura di atto pubblico e di
atto amministrativo in senso stretto, consente di controllare la
legittimita' delle assenze, ma e' privo di efficacia vincolante;
qualora il giudice, durante l' accertamento della controversia,
rilevi la falsita' di una certificazione medica, e' tenuto a rinviare
gli atti all' ufficio penale. ma la giurisprudenza, nel tentativo di
limitare il fenomeno dell' assenteismo, ha preferito ricorrere ad una
valutazione dell' eccessiva morbilita' quale giustificato motivo di
licenziamento. l' a. osserva poi che il superamento del periodo di
comporto non configura l' estinzione automatica del rapporto, se non
si verifichi una situazione legittimante il potere di recesso.
infine, nella ipotesi di diminuzione della capacita' lavorativa, il
datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento, dovra'
valutare la possibilita' di adibire il lavoratore a nuove mansioni;
se poi tale diminuzione dipende dal lavoro svolto, a parere dell' a.
e' da escludere che sussista il potere di licenziamento.
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