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129129
IDG790601573
79.06.01573 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
vaccaro maria jose'
assenteismo per malattia e controlli del datore di lavoro
Dir. lav., an. 53 (1979), fasc. 1, pt. 1, pag. 49-94
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7704; d74700
l' art. 2110 del codice civile sancisce il diritto del lavoratore ad ottenere i mezzi di sostentamento necessari nel periodo di sospensione della prestazione per malattia, anche se questa sia a lui imputabile; soltanto il comportamento doloso del prestatore legittima infatti il licenziamento per giusta causa. ma e' soprattutto l' art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 che garantisce il lavoratore malato, vietando al datore di lavoro di esercitare direttamente il controllo; si e' affermato, pero', che tale norma sarebbe in contrasto con l' art. 13 della costituzione, poiche' consente comunque un' arbitraria limitazione della personalita' del prestatore. l' a., in accordo con la giurisprudenza della corte costituzionale, afferma invece la costituzionalita' del citato art. 5. l' accertamento ispettivo, che ha natura di atto pubblico e di atto amministrativo in senso stretto, consente di controllare la legittimita' delle assenze, ma e' privo di efficacia vincolante; qualora il giudice, durante l' accertamento della controversia, rilevi la falsita' di una certificazione medica, e' tenuto a rinviare gli atti all' ufficio penale. ma la giurisprudenza, nel tentativo di limitare il fenomeno dell' assenteismo, ha preferito ricorrere ad una valutazione dell' eccessiva morbilita' quale giustificato motivo di licenziamento. l' a. osserva poi che il superamento del periodo di comporto non configura l' estinzione automatica del rapporto, se non si verifichi una situazione legittimante il potere di recesso. infine, nella ipotesi di diminuzione della capacita' lavorativa, il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento, dovra' valutare la possibilita' di adibire il lavoratore a nuove mansioni; se poi tale diminuzione dipende dal lavoro svolto, a parere dell' a. e' da escludere che sussista il potere di licenziamento.
art. 38 cost. art. 2110 c.c. art. 5 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 13 cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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