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129132
IDG790601576
79.06.01576 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fontana antonio
crediti di lavoro, privilegi e fallimento
nota a trib. genova 1 agosto 1978
Dir. lav., an. 53 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag. 34-39
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74493; d31364
nella prima parte della sentenza si afferma che i crediti di lavoro, ammessi al passivo con prelazione, continuano a produrre interessi, durante la procedura concorsuale, fino alla vendita dei beni gravati. secondo l' a., pero', non tutti i crediti di lavoro sono assistiti da privilegio, e quindi non tutti continuano ad essere produttivi di interessi dopo la dichiarazione di fallimento; ma le incertezze che tuttora permangono sulla classificazione di tante attribuzioni patrimoniali, la cui natura retributiva e' sostenuta da alcuni e contestata da altri, non consentono di tracciare una netta linea di demarcazione, per cui si impone l' esigenza di estendere il privilegio a tutti i crediti di lavoro. la sentenza stabilisce infine che il "maggior danno" da svalutazione ex art. 429 del codice di procedura civile deve essere determinato avendo riguardo agli indici istat del giorno in cui e' intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento.
art. 2751 bis n. i c.c. art. 54 l. fall. art. 55 l. fall. art. 59 l. fall. art. 429 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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