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129133
IDG790601577
79.06.01577 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mastropaolo fulvio
l' esecutivita' dei provvedimenti repressivi della condotta antisindacale e l' azione civile nel processo penale per la loro inottemperanza
Dir. lav., an. 53 (1979), fasc. 1, pt. 1, pag. 3-36
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d762; d451
l' art. 28 comma 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 prevede una comminatoria penale per l' inottemperanza al provvedimento del giudice che ordina la cessazione della condotta antisindacale, cio' a prescindere da qualsiasi richiesta delle organizzazioni sindacali; il parallelismo pena-esecuzione civile e' quindi imperfetto, poiche' la seconda puo' in concreto rendersi impossibile, restando operante la sola tutela penale. secondo l' a., in tal caso, il giudice penale deve verificare soltanto l' esistenza di un provvedimento del tipo descritto dalla disposizione penale, legalmente dato, arrestando il suo controllo agli aspetti formali, poiche' il merito del provvedimento gli resta precluso: il profilo penalistico e quello civilistico restano dunque distinti sia dal punto di vista sostanziale, sia da quello processuale. ma l' inottemperanza al provvedimento giudiziale implica un inadempimento o almeno un ritardo nell' esecuzione della prestazione, cio' che determina, ove sussista un danno, l' ulteriore obbligazione risarcitoria ex art. 1218 del codice civile. potrebbe dunque ammettersi l' ingresso dell' azione civile per il risarcimento del danno nel processo penale, ma solo se il decreto del pretore sia gia' definitivo, essendo questo il presupposto necessario al verificarsi in concreto del danno.
art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 1218 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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