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| IDG790601577 | |
| 79.06.01577 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| mastropaolo fulvio
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| l' esecutivita' dei provvedimenti repressivi della condotta
antisindacale e l' azione civile nel processo penale per la loro
inottemperanza
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| Dir. lav., an. 53 (1979), fasc. 1, pt. 1, pag. 3-36
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d762; d451
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| l' art. 28 comma 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 prevede una
comminatoria penale per l' inottemperanza al provvedimento del
giudice che ordina la cessazione della condotta antisindacale, cio' a
prescindere da qualsiasi richiesta delle organizzazioni sindacali; il
parallelismo pena-esecuzione civile e' quindi imperfetto, poiche' la
seconda puo' in concreto rendersi impossibile, restando operante la
sola tutela penale. secondo l' a., in tal caso, il giudice penale
deve verificare soltanto l' esistenza di un provvedimento del tipo
descritto dalla disposizione penale, legalmente dato, arrestando il
suo controllo agli aspetti formali, poiche' il merito del
provvedimento gli resta precluso: il profilo penalistico e quello
civilistico restano dunque distinti sia dal punto di vista
sostanziale, sia da quello processuale. ma l' inottemperanza al
provvedimento giudiziale implica un inadempimento o almeno un ritardo
nell' esecuzione della prestazione, cio' che determina, ove sussista
un danno, l' ulteriore obbligazione risarcitoria ex art. 1218 del
codice civile. potrebbe dunque ammettersi l' ingresso dell' azione
civile per il risarcimento del danno nel processo penale, ma solo se
il decreto del pretore sia gia' definitivo, essendo questo il
presupposto necessario al verificarsi in concreto del danno.
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| art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 1218 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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