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129136
IDG790601580
79.06.01580 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
a.c.
decorrenza del termine assegnato dal giudice del lavoro territorialmente incompetente per la riassunzione della causa
nota a pret. grosseto 2 marzo 1978
Dir. lav., an. 53 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag. 81-82
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d760; d4192; d40220; d41821
il pretore, avendo la legge 11 agosto 1973, n. 533 introdotto l' istituto della pubblicazione della sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza, ha ritenuto che il termine fissato per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente per territorio decorra dalla data di tale formalita'. secondo l' a., al contrario, il termine per la riassunzione decorre dalla comunicazione del deposito della sentenza in cancelleria, e cioe' dal momento in cui l' interessato ha avuto legale conoscenza del provvedimento. infatti, osserva l' a., un provvedimento giurisdizionale non puo' considerarsi esistente se non e' completo in ogni sua parte, per cui il solo dispositivo non puo' essere equiparato alla sentenza nella sua completezza, anche se al solo fine della riassunzione.
l. 11 agosto 1973, n. 533 art. 428 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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