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129145
IDG790601589
79.06.01589 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fabrini giovanni
della tutela (eccessiva) di talune forme processuali
nota a cass. sez. un. 22 giugno 1977, n. 2632 cass. sez. lav. 23 giugno 1978, n. 3135
Riv. dir. lav., an. 30 (1978), fasc. 4, pt. 2, pag. 721-726
d760; d4192; d40755
in materia di processo del lavoro, la cassazione, a sezioni unite, ha statuito che la mancata lettura in udienza del dispositivo e' motivo di nullita' della sentenza; la sezione lavoro ha precisato che il precetto della lettura in udienza e' rispettato quando si abbia lettura serale a seguito di discussione mattutina. la nullita' viene ricollegata al fatto che la lettura in udienza sarebbe requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell' atto. cio' e' sostenuto in base alla connessione fra lettura in udienza e concentrazione degli atti processuali: il requisito in questione da' certezza che la decisione si sia formata nell' immediatezza della discussione. l' a. non e' pero' daccordo con le conclusioni tratte dalle sezioni unite della cassazione. egli rileva che il vizio della mancata lettura in udienza non puo' emergere di fronte al giudice di appello che, avendo il solo compito di controllare la giustizia della sentenza di primo grado, non puo' non confermarla qualora questa, sebbene dovuta ad un procedimento viziato, risulti sostanzialmente giusta. non e' neanche sostenibile che l' ipotesi in questione possa rientrare fra i casi di annullamento per ragioni di puro rito e di rimessione al primo giudice, poiche' tali casi hanno natura eccezionale e sono tassativamente previsti. l' a., in conclusione, nega che dalla mancata lettura in udienza del dispositivo possa scaturire nullita', e ritiene che la sentenza della sezione lavoro della cassazione rappresenti una certa apertura in tal senso, anche se ritiene che sarebbe stato meglio affermare chiaramente che cio' che conta non e' il modo in cui si pubblica il dispositivo ma il momento in cui questo si forma. essenziale e', cioe', che ci sia immediatezza fra discussione ed effettiva deliberazione del dispositivo.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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