| in materia di processo del lavoro, la cassazione, a sezioni unite, ha
statuito che la mancata lettura in udienza del dispositivo e' motivo
di nullita' della sentenza; la sezione lavoro ha precisato che il
precetto della lettura in udienza e' rispettato quando si abbia
lettura serale a seguito di discussione mattutina. la nullita' viene
ricollegata al fatto che la lettura in udienza sarebbe requisito
formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell' atto.
cio' e' sostenuto in base alla connessione fra lettura in udienza e
concentrazione degli atti processuali: il requisito in questione da'
certezza che la decisione si sia formata nell' immediatezza della
discussione. l' a. non e' pero' daccordo con le conclusioni tratte
dalle sezioni unite della cassazione. egli rileva che il vizio della
mancata lettura in udienza non puo' emergere di fronte al giudice di
appello che, avendo il solo compito di controllare la giustizia della
sentenza di primo grado, non puo' non confermarla qualora questa,
sebbene dovuta ad un procedimento viziato, risulti sostanzialmente
giusta. non e' neanche sostenibile che l' ipotesi in questione possa
rientrare fra i casi di annullamento per ragioni di puro rito e di
rimessione al primo giudice, poiche' tali casi hanno natura
eccezionale e sono tassativamente previsti. l' a., in conclusione,
nega che dalla mancata lettura in udienza del dispositivo possa
scaturire nullita', e ritiene che la sentenza della sezione lavoro
della cassazione rappresenti una certa apertura in tal senso, anche
se ritiene che sarebbe stato meglio affermare chiaramente che cio'
che conta non e' il modo in cui si pubblica il dispositivo ma il
momento in cui questo si forma. essenziale e', cioe', che ci sia
immediatezza fra discussione ed effettiva deliberazione del
dispositivo.
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