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129146
IDG790601590
79.06.01590 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fabbrini giovanni
regime della sentenza emessa a seguito di udienza svoltasi in forma non pubblica
nota a trib. milano 2 novembre 1977
Riv. dir. lav., an. 30 (1978), fasc. 4, pt. 2, pag. 727-730
d760; d4192; d40740; d40755
l' a. affronta il problema delle conseguenze che il giudice di appello deve trarre dalla violazione dell' art. 128 codice di procedura civile. secondo la sentenza annotata il mancato rispetto del principio della pubblicita' dell' udienza costituisce un vizio cosi' grave da far definire in rito l' intero processo senza emanazione di alcun provvedimento sul merito del rapporto dedotto in causa. in pratica la violazione dell' art. 128 vanificherebbe l' esercizio del diritto di azione, inteso come diritto ad ottenere una pronuncia di merito. tale drastica conseguenza non e' ammissibile secondo l' a., il quale fa notare che in tutti i casi di definizione in rito del processo il vizio che impedisce l' emanazione della sentenza di merito e' sempre imputabile all' attore, mentre nell' ipotesi in questione l' errore e' commesso dal giudice. e' da ritenere invece, che l' eventuale nullita' della sentenza di primo grado (poiche' non sempre la nullita' dell' udienza causa la nullita' della sentenza), che deve essere fatta valere secondo le regole dell' appello, lasci intatti i normali poteri del giudice di secondo grado. vale a dire che cio' che conta in appello per decidere della conferma o della riforma della sentenza impugnata e' solo la sua giustizia o ingiustizia, e non, come accadrebbe in cassazione o in revocazione, la sua validita' o nullita'. quindi il vizio della sentenza di primo grado derivato dalla nullita' dell' udienza per mancanza di pubblicita', in appello trova sanzione e rimedio nella pienezza di riesame da parte del secondo giudice. in pratica il problema dell' invalidazione rimane assorbito nella tecnica della sostituzione della sentenza.
art. 128 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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