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| IDG790601590 | |
| 79.06.01590 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| fabbrini giovanni
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| regime della sentenza emessa a seguito di udienza svoltasi in forma
non pubblica
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| nota a trib. milano 2 novembre 1977
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| Riv. dir. lav., an. 30 (1978), fasc. 4, pt. 2, pag. 727-730
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| d760; d4192; d40740; d40755
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| l' a. affronta il problema delle conseguenze che il giudice di
appello deve trarre dalla violazione dell' art. 128 codice di
procedura civile. secondo la sentenza annotata il mancato rispetto
del principio della pubblicita' dell' udienza costituisce un vizio
cosi' grave da far definire in rito l' intero processo senza
emanazione di alcun provvedimento sul merito del rapporto dedotto in
causa. in pratica la violazione dell' art. 128 vanificherebbe l'
esercizio del diritto di azione, inteso come diritto ad ottenere una
pronuncia di merito. tale drastica conseguenza non e' ammissibile
secondo l' a., il quale fa notare che in tutti i casi di definizione
in rito del processo il vizio che impedisce l' emanazione della
sentenza di merito e' sempre imputabile all' attore, mentre nell'
ipotesi in questione l' errore e' commesso dal giudice. e' da
ritenere invece, che l' eventuale nullita' della sentenza di primo
grado (poiche' non sempre la nullita' dell' udienza causa la nullita'
della sentenza), che deve essere fatta valere secondo le regole dell'
appello, lasci intatti i normali poteri del giudice di secondo grado.
vale a dire che cio' che conta in appello per decidere della conferma
o della riforma della sentenza impugnata e' solo la sua giustizia o
ingiustizia, e non, come accadrebbe in cassazione o in revocazione,
la sua validita' o nullita'. quindi il vizio della sentenza di primo
grado derivato dalla nullita' dell' udienza per mancanza di
pubblicita', in appello trova sanzione e rimedio nella pienezza di
riesame da parte del secondo giudice. in pratica il problema dell'
invalidazione rimane assorbito nella tecnica della sostituzione della
sentenza.
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| art. 128 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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