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| IDG790601625 | |
| 79.06.01625 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| treu tiziano
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| lavoro femminile e principio di uguaglianza
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| Riv. trim. dir. proc. civ., an. 31 (1977), fasc. 1, pag. 1-73
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d7774; d7063; d04000
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| l' a. nota come la parita' dei diritti e della retribuzione resti
tutt' oggi in larga parte una sanzione formale. l' unica indicazione
normativa specifica a proposito della donna si trova nell' art. 37
della costituzione, la cui soluzione e' stata pero' tra le piu'
contrastate in sede costituente. all' interno della normativa sulle
lavoratrici madri esiste una serie di disposizioni che tutelano la
cura e l' allevamento dei figli; tali disposizioni poiche' assumono
come dato che la cura e l' allevamento dei figli sono esclusivi
compiti della donna, si limitano solo ad adattare le condizioni di
lavoro agli impegni familiari della donna, ma non cercano di adattare
tali impegni alle esigenze di lavoro extrafamiliare: da cio' deriva
un forte squilibrio che le disposizioni vigenti non hanno saputo
risolvere. l' a. dimostra come da sempre vi sia stata discriminazione
nella retribuzione tra uomini e donne; l' esempio piu' significativo
e' stato l' accordo interconfederale del 1960, dove si e' affermato
che la differenziazione non dipende dal sesso, ma dal sesso... delle
mansioni alle quali i lavoratori sono adibiti. nota infine l' a. come
negli ordinamenti inglesi ed americani, a differenza di quello
italiano, le distinzioni tra lavori tipicamente maschili e femminili
siano vietate.
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| art. 37 cost.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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