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129147
IDG790601625
79.06.01625 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
treu tiziano
lavoro femminile e principio di uguaglianza
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 31 (1977), fasc. 1, pag. 1-73
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7774; d7063; d04000
l' a. nota come la parita' dei diritti e della retribuzione resti tutt' oggi in larga parte una sanzione formale. l' unica indicazione normativa specifica a proposito della donna si trova nell' art. 37 della costituzione, la cui soluzione e' stata pero' tra le piu' contrastate in sede costituente. all' interno della normativa sulle lavoratrici madri esiste una serie di disposizioni che tutelano la cura e l' allevamento dei figli; tali disposizioni poiche' assumono come dato che la cura e l' allevamento dei figli sono esclusivi compiti della donna, si limitano solo ad adattare le condizioni di lavoro agli impegni familiari della donna, ma non cercano di adattare tali impegni alle esigenze di lavoro extrafamiliare: da cio' deriva un forte squilibrio che le disposizioni vigenti non hanno saputo risolvere. l' a. dimostra come da sempre vi sia stata discriminazione nella retribuzione tra uomini e donne; l' esempio piu' significativo e' stato l' accordo interconfederale del 1960, dove si e' affermato che la differenziazione non dipende dal sesso, ma dal sesso... delle mansioni alle quali i lavoratori sono adibiti. nota infine l' a. come negli ordinamenti inglesi ed americani, a differenza di quello italiano, le distinzioni tra lavori tipicamente maschili e femminili siano vietate.
art. 37 cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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