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| IDG790601627 | |
| 79.06.01627 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| dell' aquila enrico
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| la responsabilita' oggettiva ex contractu nel diritto inglese. note
comparatistiche
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| Riv. trim. dir. proc. civ., an. 31 (1977), fasc. 1, pag. 320-344
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30525; d3056; d95211
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| l' a. nota in primo luogo le differenze esistenti tra i sistemi
continentali ed il sistema inglese dovute soprattutto al fatto che in
inghilterra non vi e' stata una effettiva recezione del diritto
romano. tali differenze sono anche evidenti in tema di
responsabilita' contrattuale; infatti secondo il diritto inglese, di
fronte ad una prestazione che e' divenuta impossibile, il debitore
non e' liberato dal suo obbligo ma e' comunque tenuto a risarcire il
danno che il creditore abbia sofferto. secondo l' a. la ragione di
cio' sta nel fatto che le obbligazioni nascenti da contratto sono
intese come svincolate le une dalle altre, di modo che l' ammettere
la liberazione del contraente inadempiente senza colpa avrebbe posto
una ingiusta posizione di svantaggio. l' a. nota che la c.d.
"frustration" del diritto inglese e' una evoluzione del concetto di
impossibilita' sopravvenuta, perche' entrambi i casi operano nell'
economia del negozio nel senso di rivelare (impossibilita'
originaria) o di produrre (impossibilita' sopravvenuta) una mancanza
di utilita' o beneficio per uno dei due contraenti.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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