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129149
IDG790601627
79.06.01627 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
dell' aquila enrico
la responsabilita' oggettiva ex contractu nel diritto inglese. note comparatistiche
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 31 (1977), fasc. 1, pag. 320-344
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30525; d3056; d95211
l' a. nota in primo luogo le differenze esistenti tra i sistemi continentali ed il sistema inglese dovute soprattutto al fatto che in inghilterra non vi e' stata una effettiva recezione del diritto romano. tali differenze sono anche evidenti in tema di responsabilita' contrattuale; infatti secondo il diritto inglese, di fronte ad una prestazione che e' divenuta impossibile, il debitore non e' liberato dal suo obbligo ma e' comunque tenuto a risarcire il danno che il creditore abbia sofferto. secondo l' a. la ragione di cio' sta nel fatto che le obbligazioni nascenti da contratto sono intese come svincolate le une dalle altre, di modo che l' ammettere la liberazione del contraente inadempiente senza colpa avrebbe posto una ingiusta posizione di svantaggio. l' a. nota che la c.d. "frustration" del diritto inglese e' una evoluzione del concetto di impossibilita' sopravvenuta, perche' entrambi i casi operano nell' economia del negozio nel senso di rivelare (impossibilita' originaria) o di produrre (impossibilita' sopravvenuta) una mancanza di utilita' o beneficio per uno dei due contraenti.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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