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129155
IDG790601633
79.06.01633 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
stella richter giorgio
contributo allo studio dei rapporti di fatto nel diritto privato
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 31 (1977), fasc. 1, pag. 151-204
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d306
l' a. in primo luogo esamina la sistemazione tradizionale data dalla dottrina tedesca ai rapporti contrattuali di fatto. secondo tale dottrina i rapporti di fatto si riconducono a tre categorie: rapporti derivanti da contatto sociale, rapporti derivanti da inserzione in una organizzazione comunitaria, rapporti derivanti da un obbligo sociale. l' a. critica questa sistemazione tradizionale e contrappone alla tripartizione della dottrina tedesca una bipartizione. secondo l' a., ex artt. 2126 e 2332 del c.c., il rapporto (di lavoro o di societa') non sempre trova la sua fonte in un contratto; e' quindi necessario studiare il rapporto indipendentemente dall' atto. la singolarita' dell' art. 2126 sta nel fatto che la norma produce, attraverso l' esecuzione, gli effetti finali corrispondenti alla funzione tipica del contratto, per cui le parti hanno la possibilita' di realizzare attraverso le nuove situazioni giuridiche lo scopo pratico perseguito, senza che si sia prodotto l' effetto negoziale. l' a. sostiene pero' che il discorso sui rapporti di fatto non puo' esaurirsi nel contratto di lavoro invalido e nella societa' di fatto, come la dottrina tradizionale afferma, poiche' la grande rilevanza dei rapporti di fatto sta in tutti quei casi, non espressamente considerati dalla legge, in cui un rapporto giuridico viene creato e produce effetti contrattuali anche senza che sia intervenuto un contratto. numerosi sono i casi in cui si ha contratto senza accordo e quindi si crea un contratto al di fuori delle ipotesi che ad esso vengono tradizionalmente assegnate. pertanto, conclude l' a., l' intera concezione del negozio giuridico deve impegnarsi sul criterio oggettivo.
art. 2126 c.c. art. 2332 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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