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129156
IDG790601634
79.06.01634 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lo moro caterina
l' esame contabile
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 31 (1977), fasc. 1, pag. 205-221
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d41574
l' a. dopo aver esaminato i precedenti storici dell' esame contabile, nota che talune controversie possono essere istruite e giudicate solo con la disamina di registri, conti e scritture. secondo l' a. condizione sufficiente per poter ricorrere a tale esame e' l' esistenza di un contrasto inerente ad un rapporto in cui vi sia la formazione di un bilancio, per cui la sola possibilita' di evitare la consulenza, e' in un accordo delle parti e conseguentemente attore e convenuto mediante un semplice negozio processuale non hanno la possibilita' di impedire al giudice l' espletamento di una consulenza contabile. presupposto di carattere formale perche' venga ammessa la consulenza contabile e' che le scritture siano prodotte in causa. l' a. nota inoltre come le funzioni del tecnico incaricato all' esame contabile differiscano da quelle degli altri simili ausiliari del giudice, mentre compito del giudice istruttore e' quello di verificare se all' accordo abbiano partecipato tutti gli interessati e se la scrittura transattiva contenga condizioni o patti nulli. la contabilita', continua l' a., che viene istituita in occasione dell' impianto aziendale risponde all' esigenza di porre in risalto gli aspetti tecnologici, finanziari, economici nonche' quelli di finanziamento.
art. 198 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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