| l' a. dopo aver esaminato i precedenti storici dell' esame contabile,
nota che talune controversie possono essere istruite e giudicate solo
con la disamina di registri, conti e scritture. secondo l' a.
condizione sufficiente per poter ricorrere a tale esame e' l'
esistenza di un contrasto inerente ad un rapporto in cui vi sia la
formazione di un bilancio, per cui la sola possibilita' di evitare la
consulenza, e' in un accordo delle parti e conseguentemente attore e
convenuto mediante un semplice negozio processuale non hanno la
possibilita' di impedire al giudice l' espletamento di una consulenza
contabile. presupposto di carattere formale perche' venga ammessa la
consulenza contabile e' che le scritture siano prodotte in causa. l'
a. nota inoltre come le funzioni del tecnico incaricato all' esame
contabile differiscano da quelle degli altri simili ausiliari del
giudice, mentre compito del giudice istruttore e' quello di
verificare se all' accordo abbiano partecipato tutti gli interessati
e se la scrittura transattiva contenga condizioni o patti nulli. la
contabilita', continua l' a., che viene istituita in occasione dell'
impianto aziendale risponde all' esigenza di porre in risalto gli
aspetti tecnologici, finanziari, economici nonche' quelli di
finanziamento.
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