| premesso che, in linea generale, la giurisprudenza appare ormai ferma
"nel ritenere proseguibile l' azione di risoluzione proposta
anteriormente alla dichiarazione di fallimento", l' a. individua l'
interesse del problema nel sapere se, non rappresentando di per se'
la dichiarazione di fallimento del convenuto un ostacolo alla domanda
di risoluzione anteriormente esperita, a soluzione diversa si debba o
no giungere allorche' si reputi di poter invocare la disciplina della
revocatoria. esaminata, quindi, la questione alla luce della dottrina
e della giurisprudenza, lo stesso a. conclude nel senso che l'
opposizione di terzo revocatoria, indubbiamente esperibile da parte
del curatore se la sentenza di risoluzione per pregresso
inadempimento gia' fosse emanata e sempre che essa si presenti come
"effetto di dolo e collusione" delle parti a danno dei creditori,
possa essere "anticipata" al fine di contrastare e impedire la
pronuncia stessa di accoglimento, pregiudizievole alla massa. anzi,
solo in tal modo, nella fase processuale ex art. 43 legge
fallimentare, dolo e collusione potranno venire efficacemente
denunciati dal curatore; qualora invece egli se ne astenga e la
pronuncia di accoglimento sia emanata, quest' ultima sara' ormai
direttamente operante nei confronti del curatore medesimo, e dietro
di lui della massa dei creditori, con conseguente inesperibilita'
dell' opposizione di terzo revocatoria.
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