| premesso che il successo o l' insuccesso di ogni normativa, ed in
particolar modo proprio di ogni legge processuale, dipende dalla sua
capacita' di tener conto e di adeguarsi. a esigenze concrete, l' a.
esamina il tema delle impugnazioni, sottolineando il connotato di
"consapevole prudenza" della nuova normativa e la direttiva espressa
dall' aspirazione ad una certa semplificazione. si sofferma, quindi,
sugli aspetti che piu' hanno richiamato l' attenzione, vale a dire il
regolamento di competenza, di cui da varie parti s' e' lamentata la
ventilata soppressione quanto meno come mezzo di impugnazione, i
motivi di ricorso per cassazione, le cui modifiche si incentrano
nella divisata soppressione dell' odierno art. 360 n. 5 codice
procedura civile e l' argomento del c.d. "jus novorum" in appello,
che e' stato l' unico punto sul quale la commissione ha creduto di
formulare non una bensi' 2 proposte alternative, una "di maggioranza"
e l' altra "di minoranza". cio' non senza rilevare che i veri,
grandi, fondamentali e sempre irrisolti problemi stanno "al di fuori"
del rito, primo fra tutti quello del giudice, della sua scelta, della
sua formazione, del suo aggiornamento e del suo controllo "interno",
e, piu' in generale, quelli che investono il momento applicativo di
una qualsiasi normativa.
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