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129692
IDG790601428
79.06.01428 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
donisi carmine
la nullita' prevista dall' art. 15 della legge sulla edificabilita' dei suoli
Dir. giur., s. 3, an. 33 (1977), fasc. 6, pag. 801-839
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18222; d30610
l' a. esamina alcuni punti della legge 28 gennaio 1977 n. 10 sull' edificabilita' dei suoli, confrontandola con la legge 6 agosto 1967 n. 765. si occupa poi dell' art. 15 della legge 1977 evidenziandone l' inadeguatezza sia a reprimere l' abusivismo in edilizia, sia a tutelare il contraente debole ignaro dell' abusivita' del bene acquistato al quale suggerisce il ricorso all' art. 1138 codice civile. ritiene che la nullita' di cui all' art. 15 citato sia, stante l' impossibilita' a qualificarla come altra figura di invalidita', nullita' in senso proprio dell' atto negoziale. causa di tale nullita' e' la mancanza di un requisito di validita' del tutto singolare, qual' e' quello racchiuso nell' art. 15 suddetto e consistente nella dichiarazione di conoscenza del difetto di concessione edilizia. per la validita' dell' atto, la dichiarazione di conoscenza deve esistere al compimento di esso, ed anzi, secondo l' a., deve ricorrere fin dalla stipula del contratto preliminare, mentre non e' richiesto che essa sia contestuale. tale dichiarazione, elevata dalla legge a requisito di validita' dell' atto, deve essere specifica e puntuale. il problema dell' applicabilita' dell' art. 15 ad atti di autonomia negoziale che non siano traslativi, e' risolto dall' a. positivamente in quanto ritiene cio' conforme alla ratio della disposizione in esame, che e' quella di reprimere l' abusivismo in qualsiasi modo sia posto in essere. per gli stessi motivi tale disposizione e' da estendersi agli atti inerenti ad unita' edilizie costruite, non in assenza della concessione, bensi' in totale difformita' da essa. l' a. conclude auspicando che la dichiarazione di consapevolezza del difetto di concessione sia elevata a clausola vessatoria e percio' sia vincolante solo ove specificatamente approvata per iscritto.
art. 15 comma 7 l. 28 gennaio 1977, n. 10 art. 10 comma 5 l. 6 agosto 1967, n. 765
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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