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| IDG790601428 | |
| 79.06.01428 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| donisi carmine
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| la nullita' prevista dall' art. 15 della legge sulla edificabilita'
dei suoli
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| Dir. giur., s. 3, an. 33 (1977), fasc. 6, pag. 801-839
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d18222; d30610
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| l' a. esamina alcuni punti della legge 28 gennaio 1977 n. 10 sull'
edificabilita' dei suoli, confrontandola con la legge 6 agosto 1967
n. 765. si occupa poi dell' art. 15 della legge 1977 evidenziandone
l' inadeguatezza sia a reprimere l' abusivismo in edilizia, sia a
tutelare il contraente debole ignaro dell' abusivita' del bene
acquistato al quale suggerisce il ricorso all' art. 1138 codice
civile. ritiene che la nullita' di cui all' art. 15 citato sia,
stante l' impossibilita' a qualificarla come altra figura di
invalidita', nullita' in senso proprio dell' atto negoziale. causa di
tale nullita' e' la mancanza di un requisito di validita' del tutto
singolare, qual' e' quello racchiuso nell' art. 15 suddetto e
consistente nella dichiarazione di conoscenza del difetto di
concessione edilizia. per la validita' dell' atto, la dichiarazione
di conoscenza deve esistere al compimento di esso, ed anzi, secondo
l' a., deve ricorrere fin dalla stipula del contratto preliminare,
mentre non e' richiesto che essa sia contestuale. tale dichiarazione,
elevata dalla legge a requisito di validita' dell' atto, deve essere
specifica e puntuale. il problema dell' applicabilita' dell' art. 15
ad atti di autonomia negoziale che non siano traslativi, e' risolto
dall' a. positivamente in quanto ritiene cio' conforme alla ratio
della disposizione in esame, che e' quella di reprimere l' abusivismo
in qualsiasi modo sia posto in essere. per gli stessi motivi tale
disposizione e' da estendersi agli atti inerenti ad unita' edilizie
costruite, non in assenza della concessione, bensi' in totale
difformita' da essa. l' a. conclude auspicando che la dichiarazione
di consapevolezza del difetto di concessione sia elevata a clausola
vessatoria e percio' sia vincolante solo ove specificatamente
approvata per iscritto.
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| art. 15 comma 7 l. 28 gennaio 1977, n. 10
art. 10 comma 5 l. 6 agosto 1967, n. 765
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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