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| IDG790601431 | |
| 79.06.01431 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cea costanzo mario
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| processo agrario e nuovo rito del lavoro
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| nota a cass. sez. un. 2 febbraio 1977, n. 464
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| Dir. giur., s. 3, an. 33 (1977), fasc. 6, pag. 894-913
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d9171; d760
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| dopo aver compiuto un excursus storico sul processo agrario per
coglierne le peculiarita', l' a. concorda con la soluzione adottata
dalla suprema corte in favore dell' applicabilita' del nuovo rito del
lavoro davanti alle sezioni specializzate agrarie. a tale conclusione
si arriva sostenendo che l' art. 409 n. 2 codice di procedura civile
introdotta con la legge 11 agosto 1973 n. 533 ha abrogato l' art. 5
legge 2 marzo 1963 n. 320 istitutiva delle sezioni specializzate
agrarie, il quale dispone che la trattazione delle cause davanti alle
suddette sezioni si svolge secondo le norme dettate dagli artt. 429 e
seguenti, oggi sostituiti dal citato art. 409 e seguenti, in quanto
applicabili. cio' e' desumibile dalla lettura di quest' ultimo
articolo, il quale espressamente dispone che i rapporti ivi elencati
e quelli scaturenti da altri contratti agrari entrano nell' orbita
della nuova disciplina per le controversie di lavoro, tranne che per
la competenza, la quale rimane affidata alle sezioni specializzate.
la decisione della suprema corte si fonda anche sull' osservazione
che il legislatore, nel disciplinare le controversie agrarie e quelle
del lavoro, si e' rifatto ai medesimi principi ed ha utilizzato le
stesse tecniche processuali.
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| art. 409 n. 2 c.p.c.
art. 5 l. 2 marzo 1963, n. 320
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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