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129695
IDG790601431
79.06.01431 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cea costanzo mario
processo agrario e nuovo rito del lavoro
nota a cass. sez. un. 2 febbraio 1977, n. 464
Dir. giur., s. 3, an. 33 (1977), fasc. 6, pag. 894-913
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d9171; d760
dopo aver compiuto un excursus storico sul processo agrario per coglierne le peculiarita', l' a. concorda con la soluzione adottata dalla suprema corte in favore dell' applicabilita' del nuovo rito del lavoro davanti alle sezioni specializzate agrarie. a tale conclusione si arriva sostenendo che l' art. 409 n. 2 codice di procedura civile introdotta con la legge 11 agosto 1973 n. 533 ha abrogato l' art. 5 legge 2 marzo 1963 n. 320 istitutiva delle sezioni specializzate agrarie, il quale dispone che la trattazione delle cause davanti alle suddette sezioni si svolge secondo le norme dettate dagli artt. 429 e seguenti, oggi sostituiti dal citato art. 409 e seguenti, in quanto applicabili. cio' e' desumibile dalla lettura di quest' ultimo articolo, il quale espressamente dispone che i rapporti ivi elencati e quelli scaturenti da altri contratti agrari entrano nell' orbita della nuova disciplina per le controversie di lavoro, tranne che per la competenza, la quale rimane affidata alle sezioni specializzate. la decisione della suprema corte si fonda anche sull' osservazione che il legislatore, nel disciplinare le controversie agrarie e quelle del lavoro, si e' rifatto ai medesimi principi ed ha utilizzato le stesse tecniche processuali.
art. 409 n. 2 c.p.c. art. 5 l. 2 marzo 1963, n. 320
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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