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129696
IDG790601432
79.06.01432 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
colella pasquale
sulla rappresentanza giudiziale di ente ecclesiastico e sull' interpretazione dell' a. 23 cpv. del trattato lateranense
nota a trib. locri 5 aprile 1976
Dir. giur., s. 3, an. 33 (1977), fasc. 6, pag. 934-939
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d9432; d9437; d9420; d4450
l' a., dissentendo dalla soluzione adottata nella sentenza annotata, ritiene che rappresentante sostanziale e processuale del beneficio parrocchiale non sia il vescovo, bensi' il titolare del beneficio stesso. cio' e' conforme a quel principio generale del diritto statuale per il quale rappresentanti degli enti ecclesiastici sono le persone considerati tali dall' ordinamento canonico. quest' ultimo ravvisa nel titolare di ogni ente il legittimo rappresentante. l' a. ritiene inoltre che la sentenza in esame sia censurabile laddove, oltre a rigettare l' eccezione di incostituzionalita' mossa all' art. 23 secondo comma del trattato lateranense, attribuisce ai provvedimenti disciplinari ecclesiastici efficacia civile diretta anche per l' ordinamento italiano. si riconosce cosi' agli organi statuali la semplice funzione di dare esecuzione ai provvedimenti ecclesiastici, senza la possibilita' di esercitare quel potere discrezionale che invece hanno nei confronti delle sentenze straniere alle quali vengono chiesti di dare efficacia civile. la corte costituzionale ha invece riconosciuto, con la sentenza 1 marzo 1971, n. 30, ai giudici italiani il potere di filtrare attraverso i principi fondamentali del nostro ordinamento le sentenze e i provvedimenti ecclesiastici, per evitare che la loro applicazione possa essere lesiva dei diritti fondamentali dei cittadini.
art. 23 comma 2 tr. italia santa sede c. cost. 1 marzo 1971, n. 30
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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