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| IDG790601432 | |
| 79.06.01432 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| colella pasquale
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| sulla rappresentanza giudiziale di ente ecclesiastico e sull'
interpretazione dell' a. 23 cpv. del trattato lateranense
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| nota a trib. locri 5 aprile 1976
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| Dir. giur., s. 3, an. 33 (1977), fasc. 6, pag. 934-939
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d9432; d9437; d9420; d4450
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| l' a., dissentendo dalla soluzione adottata nella sentenza annotata,
ritiene che rappresentante sostanziale e processuale del beneficio
parrocchiale non sia il vescovo, bensi' il titolare del beneficio
stesso. cio' e' conforme a quel principio generale del diritto
statuale per il quale rappresentanti degli enti ecclesiastici sono le
persone considerati tali dall' ordinamento canonico. quest' ultimo
ravvisa nel titolare di ogni ente il legittimo rappresentante. l' a.
ritiene inoltre che la sentenza in esame sia censurabile laddove,
oltre a rigettare l' eccezione di incostituzionalita' mossa all' art.
23 secondo comma del trattato lateranense, attribuisce ai
provvedimenti disciplinari ecclesiastici efficacia civile diretta
anche per l' ordinamento italiano. si riconosce cosi' agli organi
statuali la semplice funzione di dare esecuzione ai provvedimenti
ecclesiastici, senza la possibilita' di esercitare quel potere
discrezionale che invece hanno nei confronti delle sentenze straniere
alle quali vengono chiesti di dare efficacia civile. la corte
costituzionale ha invece riconosciuto, con la sentenza 1 marzo 1971,
n. 30, ai giudici italiani il potere di filtrare attraverso i
principi fondamentali del nostro ordinamento le sentenze e i
provvedimenti ecclesiastici, per evitare che la loro applicazione
possa essere lesiva dei diritti fondamentali dei cittadini.
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| art. 23 comma 2 tr. italia santa sede
c. cost. 1 marzo 1971, n. 30
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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