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129697
IDG790601433
79.06.01433 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
rossi raffaele
azione di retratto dell' affittuario coltivatore diretto: competenza e obbligo di rimborso del prezzo all' acquirente retrattato
nota a trib. napoli sez. vi 14 gennaio 1977, n. 158
Dir. giur., s. 5, an. 33 (1977), fasc. 6, pag. 915-921
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d91611; d91613; d40222
l' a. concorda con la soluzione adottata nella sentenza annotata, a favore della competenza del giudice ordinario in materia di riscatto di fondi rustici da parte dell' affittuario coltivatore diretto. tale materia sfugge alla competenza delle sezioni specializzate agrarie, in quanto il diritto di riscatto non rientra nel contenuto del contratto di affitto di fondo rustico. conseguentemente non e' estensibile alle rinuncie e alle transazioni concernenti il riscatto l' art. 23 legge 11 febbraio 1971 n. 11. l' a. dissente pero' dalla sentenza in esame affermando che per il versamento del prezzo di riscatto non puo' essere fissato alcun termine di decadenza, come viene fatto a proposito della prelazione. il termine di decadenza e' stabilito nella prelazione perche' si realizzi quanto prima la continuazione dell' impresa agricola sul fondo, cioe' perche' vi sia coincidenza fra proprietario e titolare. essendosi pero' nel riscatto tale coincidenza gia' realizzata, non vi e' necessita' di stabilire alcun termine di decadenza per il versamento del prezzo.
art. 23 l. 11 febbraio 1971, n. 11 art. 26 l. 11 febbraio 1971, n. 11
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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