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| IDG790601433 | |
| 79.06.01433 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| rossi raffaele
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| azione di retratto dell' affittuario coltivatore diretto: competenza
e obbligo di rimborso del prezzo all' acquirente retrattato
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| nota a trib. napoli sez. vi 14 gennaio 1977, n. 158
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| Dir. giur., s. 5, an. 33 (1977), fasc. 6, pag. 915-921
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d91611; d91613; d40222
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| l' a. concorda con la soluzione adottata nella sentenza annotata, a
favore della competenza del giudice ordinario in materia di riscatto
di fondi rustici da parte dell' affittuario coltivatore diretto. tale
materia sfugge alla competenza delle sezioni specializzate agrarie,
in quanto il diritto di riscatto non rientra nel contenuto del
contratto di affitto di fondo rustico. conseguentemente non e'
estensibile alle rinuncie e alle transazioni concernenti il riscatto
l' art. 23 legge 11 febbraio 1971 n. 11. l' a. dissente pero' dalla
sentenza in esame affermando che per il versamento del prezzo di
riscatto non puo' essere fissato alcun termine di decadenza, come
viene fatto a proposito della prelazione. il termine di decadenza e'
stabilito nella prelazione perche' si realizzi quanto prima la
continuazione dell' impresa agricola sul fondo, cioe' perche' vi sia
coincidenza fra proprietario e titolare. essendosi pero' nel riscatto
tale coincidenza gia' realizzata, non vi e' necessita' di stabilire
alcun termine di decadenza per il versamento del prezzo.
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| art. 23 l. 11 febbraio 1971, n. 11
art. 26 l. 11 febbraio 1971, n. 11
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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