| secondo la cassazione il finanziamento e' un contratto di carattere
obbligatorio e consensuale, preparatorio dei futuri mutui, che puo'
essere unilaterale o bilaterale con prestazioni contrapposte e
reciproche. in dottrina c' e' invece chi ritiene che non si tratti di
un tipo negoziale ma di una comune denominazione di fattispecie che,
sebbene distinte dal profilo giuridico, sono funzionalmente collegate
per la realizzazione di una concessione creditizia. il mutuo, secondo
la definizione dell' art. 1813 del codice civile, e' un contratto
reale; a questo proposito si nota che la giurisprudenza e' orientata
verso un' interpretazione estensiva del concetto di consegna. il
mutuo puo' infatti costituirsi mediante la cosiddetta traditio brevi
manu, ed inoltre la suprema corte ha ritenuto che un mutuo di denaro
possa perfezionarsi mediante la semplice annotazione della somma in
un conto bancario. la consegna puo' essere fatta da, ed a, un terzo
incaricato, e puo' attuarsi anche attraverso una delegazione di
pagamento o mediante l' estinzione di un debito del mutuario. l' a.,
dopo aver rilevato che i contratti di concessione di mutui fondiari
ed edilizi sono contratti consensuali, esamina la figura del mutuo
bancario, e le possibili modificazioni nella disciplina che tale
mutuo puo' subire, essendo i contratti bancari dei contratti di
adesione. lo studio si conclude poi con un breve cenno sul recente
orientamento dottrinale teso a svalutare il requisito della realita'
del mutuo.
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