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Documento


129699
IDG790601435
79.06.01435 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
piraino leto angelo
prestiti reali e prestiti consensuali
Vita not., an. 29 (1977), fasc. 5, pt. 1, pag. 574-582
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30642
secondo la cassazione il finanziamento e' un contratto di carattere obbligatorio e consensuale, preparatorio dei futuri mutui, che puo' essere unilaterale o bilaterale con prestazioni contrapposte e reciproche. in dottrina c' e' invece chi ritiene che non si tratti di un tipo negoziale ma di una comune denominazione di fattispecie che, sebbene distinte dal profilo giuridico, sono funzionalmente collegate per la realizzazione di una concessione creditizia. il mutuo, secondo la definizione dell' art. 1813 del codice civile, e' un contratto reale; a questo proposito si nota che la giurisprudenza e' orientata verso un' interpretazione estensiva del concetto di consegna. il mutuo puo' infatti costituirsi mediante la cosiddetta traditio brevi manu, ed inoltre la suprema corte ha ritenuto che un mutuo di denaro possa perfezionarsi mediante la semplice annotazione della somma in un conto bancario. la consegna puo' essere fatta da, ed a, un terzo incaricato, e puo' attuarsi anche attraverso una delegazione di pagamento o mediante l' estinzione di un debito del mutuario. l' a., dopo aver rilevato che i contratti di concessione di mutui fondiari ed edilizi sono contratti consensuali, esamina la figura del mutuo bancario, e le possibili modificazioni nella disciplina che tale mutuo puo' subire, essendo i contratti bancari dei contratti di adesione. lo studio si conclude poi con un breve cenno sul recente orientamento dottrinale teso a svalutare il requisito della realita' del mutuo.
art. 1813 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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