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129700
IDG790601436
79.06.01436 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de giovanni francesco
rassegna di giurisprudenza sulla sanzione pecuniaria ex art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765
Vita not., an. 29 (1977), fasc. 5, pt. 1, pag. 583-604
d18227
la giurisprudenza e' concorde nel ritenere che i presupposti per l' applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall' art. 13 della legge n. 765 del 1967 siano l' abusivita' della costruzione, per essere stata eseguita senza licenza o in contrasto con essa, e l' impossibilita' di procedere alla riduzione in pristino o alla demolizione. da notare che la valutazione dell' impossibilita' della demolizione non puo' prescindere dall' interesse pubblico all' abbattimento. il problema dell' applicabilita' della sanzione pecuniaria alle costruzioni abusive preesistenti all' entrata in vigore della legge n. 765 del 1967 e' stato risolto in senso positivo dal consiglio di stato, dopo un mutamento di indirizzo. i provvedimenti repressivi di illeciti edilizi possono essere rivolti non solo al proprietario dell' area, ma anche ad ogni altro soggetto che, in varie vesti, abbia preso parte al compimento dell' opera. la sanzione pecuniaria deve essere rigorosamente motivata, e deve avere un importo tale da rappresentare, per il privato, l' equivalente economico della demolizione dell' immobile. tale sanzione, che non ha natura penale ma amministrativa, non equivale ad una sanatoria, non elimina cioe' il carattere illegittimo della costruzione. la legge urbanistica non stabilisce, in materia, alcuna specifica procedura; in giurisprudenza e' ammesso che i comuni possano avvalersi della procedura ingiuntiva prevista dal testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e degli enti pubblici. sia i giudici ordinari che quelli amministrativi hanno sempre ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell' art. 13 della legge n. 765 del 1967. la rassegna si conclude esaminando il problema della giurisdizione sulle controversie relative alla sanzione pecuniaria, argomento che ha dato luogo in giurisprudenza a pronunce discordanti.
art. 13 l. 6 agosto 1967, n. 765
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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