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129701
IDG790601437
79.06.01437 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
triola roberto
ancora in tema di competenza all' autorizzazione all' alienazione di beni immobili ereditari
nota a cass. sez. i 17 febbraio 1977, n. 775
Vita not., an. 29 (1977), fasc. 5, pt. 1, pag. 605-609
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4413
la dottrina e la giurisprudenza, prima della riforma del diritto di famiglia, ritenevano che non ci fosse contrasto tra l' art. 320 del codice civile e l' art. 747 del codice di procedura civile. infatti, mentre il primo si riferiva ai beni del minore in genere, e quindi anche a quelli ricevuti per successione ed entrati definitivamente ed incondizionatamente nel patrimonio minorile, il secondo invece prendeva in considerazione beni ereditari per i quali non era ancora avvenuto un trasferimento del genere. la sentenza annotata afferma che a seguito della modifica del testo dell' art. 320, avvenuta con la riforma del diritto di famiglia, per la vendita di beni ereditari sarebbe sufficiente l' autorizzazione del giudice tutelare. l' a. non condivide pero' questa conclusione che giudica lesiva degli interessi dei creditori e dei legatari. egli sostiene che dal nuovo testo dell' art. 320 e' desumibile solo che e' necessaria l' autorizzazione del giudice tutelare, ma non anche che non e' necessaria quella del tribunale di cui all' art. 747 del codice di procedura civile. tenendo, inoltre, presente la diversita' degli interessi che quest' ultima autorizzazione tutela, l' a. giunge a ritenere che la vendita di beni ereditari di minori deve essere autorizzata sia dal giudice tutelare che dal tribunale del luogo di apertura della successione.
art. 320 comma 3 c.c. art. 747 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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