| 129701 | |
| IDG790601437 | |
| 79.06.01437 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| triola roberto
| |
| ancora in tema di competenza all' autorizzazione all' alienazione di
beni immobili ereditari
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a cass. sez. i 17 febbraio 1977, n. 775
| |
| Vita not., an. 29 (1977), fasc. 5, pt. 1, pag. 605-609
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d4413
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| la dottrina e la giurisprudenza, prima della riforma del diritto di
famiglia, ritenevano che non ci fosse contrasto tra l' art. 320 del
codice civile e l' art. 747 del codice di procedura civile. infatti,
mentre il primo si riferiva ai beni del minore in genere, e quindi
anche a quelli ricevuti per successione ed entrati definitivamente ed
incondizionatamente nel patrimonio minorile, il secondo invece
prendeva in considerazione beni ereditari per i quali non era ancora
avvenuto un trasferimento del genere. la sentenza annotata afferma
che a seguito della modifica del testo dell' art. 320, avvenuta con
la riforma del diritto di famiglia, per la vendita di beni ereditari
sarebbe sufficiente l' autorizzazione del giudice tutelare. l' a. non
condivide pero' questa conclusione che giudica lesiva degli interessi
dei creditori e dei legatari. egli sostiene che dal nuovo testo dell'
art. 320 e' desumibile solo che e' necessaria l' autorizzazione del
giudice tutelare, ma non anche che non e' necessaria quella del
tribunale di cui all' art. 747 del codice di procedura civile.
tenendo, inoltre, presente la diversita' degli interessi che quest'
ultima autorizzazione tutela, l' a. giunge a ritenere che la vendita
di beni ereditari di minori deve essere autorizzata sia dal giudice
tutelare che dal tribunale del luogo di apertura della successione.
| |
| art. 320 comma 3 c.c.
art. 747 c.p.c.
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |