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129710
IDG790601446
79.06.01446 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di marzio ettore
evoluzione storica della lottizzazione
relazione tenuta alla giornata di studio sul tema "norme per la edificabilita' dei suoli" organizzata dal comitato interregionale dei consigli notarili delle tre venezie, padova, 25 giugno 1977
Vita not., an. 29 (1977), fasc. 5, pt. 2, pag. 766-771
d18234
le lottizzazioni, intese come frazionamenti della proprieta' privata a scopo edificatorio, sono regolate per la prima volta dal legislatore con la legge 17 agosto 1942, n. 1150. l' art. 13 si occupa della lottizzazione nell' elencare il contenuto dei piani regolatori particolareggiati, mentre l' art. 28 ricomprende le lottizzazioni fra i mezzi di attuazione dei piani regolatori comunali. la dottrina ha individuato nella lettera dell' art. 28 tre diversi tipi di lottizzazione: a) lottizzazione sostitutiva, b) lottizzazione integrativa concordata, c) lottizzazione integrativa accettata. solo la prima di queste ipotesi non presuppone l' esistenza del piano particolareggiato; c' e' in tal caso un' iniziativa privata alla quale fa seguito l' autorizzazione del comune. si e' avuta a poco a poco una evoluzione delle lottizzazioni, da atti aventi scopo edilizio ad atti di scelta urbanistica, in quanto le amministrazioni hanno cercato di risolvere i problemi della urbanizzazione accollando ai proprietari dei terreni da lottizzare gli oneri della stessa. l' urbanesimo degli anni cinquanta e sessanta ha creato grossi inconvenienti; la legge n. 765 del 1967 ha cercato di porvi rimedio apportando notevoli innovazioni al regime delle lottizzazioni. si e' vietata la lottizzazione dei terreni nei comuni sforniti di piano urbanistico, si e' dato una piu' idonea disciplina al procedimento di lottizzazione, e si e' definito il contenuto della convenzione edilizia, specie per quanto concerne la ripartizione degli oneri connessi all' urbanizzazione. in seguito a questa legge, il piano di lottizzazione puo' essere considerato come strumento urbanistico a contenuto normativo, quasi equiparato al piano particolareggiato.
art. 13 l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 28 l. 17 agosto 1942, n. 1150 l. 6 agosto 1967, n. 765
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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