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| IDG790601446 | |
| 79.06.01446 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| di marzio ettore
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| evoluzione storica della lottizzazione
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| relazione tenuta alla giornata di studio sul tema "norme per la
edificabilita' dei suoli" organizzata dal comitato interregionale dei
consigli notarili delle tre venezie, padova, 25 giugno 1977
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| Vita not., an. 29 (1977), fasc. 5, pt. 2, pag. 766-771
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| d18234
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| le lottizzazioni, intese come frazionamenti della proprieta' privata
a scopo edificatorio, sono regolate per la prima volta dal
legislatore con la legge 17 agosto 1942, n. 1150. l' art. 13 si
occupa della lottizzazione nell' elencare il contenuto dei piani
regolatori particolareggiati, mentre l' art. 28 ricomprende le
lottizzazioni fra i mezzi di attuazione dei piani regolatori
comunali. la dottrina ha individuato nella lettera dell' art. 28 tre
diversi tipi di lottizzazione: a) lottizzazione sostitutiva, b)
lottizzazione integrativa concordata, c) lottizzazione integrativa
accettata. solo la prima di queste ipotesi non presuppone l'
esistenza del piano particolareggiato; c' e' in tal caso un'
iniziativa privata alla quale fa seguito l' autorizzazione del
comune. si e' avuta a poco a poco una evoluzione delle lottizzazioni,
da atti aventi scopo edilizio ad atti di scelta urbanistica, in
quanto le amministrazioni hanno cercato di risolvere i problemi della
urbanizzazione accollando ai proprietari dei terreni da lottizzare
gli oneri della stessa. l' urbanesimo degli anni cinquanta e sessanta
ha creato grossi inconvenienti; la legge n. 765 del 1967 ha cercato
di porvi rimedio apportando notevoli innovazioni al regime delle
lottizzazioni. si e' vietata la lottizzazione dei terreni nei comuni
sforniti di piano urbanistico, si e' dato una piu' idonea disciplina
al procedimento di lottizzazione, e si e' definito il contenuto della
convenzione edilizia, specie per quanto concerne la ripartizione
degli oneri connessi all' urbanizzazione. in seguito a questa legge,
il piano di lottizzazione puo' essere considerato come strumento
urbanistico a contenuto normativo, quasi equiparato al piano
particolareggiato.
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| art. 13 l. 17 agosto 1942, n. 1150
art. 28 l. 17 agosto 1942, n. 1150
l. 6 agosto 1967, n. 765
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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