| 129711 | |
| IDG790601447 | |
| 79.06.01447 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| peloso cesare
| |
| natura, funzione, efficacia dei piani di lottizzazione
| |
| | |
| relazione tenuta alla giornata di studio sul tema "norme per la
edificabilita' dei suoli" organizzata dal comitato interregionale dei
consigli notarili delle tre venezie, padova, 25 giugno 1977
| |
| | |
| | |
| | |
| Vita not., an. 29 (1977), fasc. 5, pt. 2, pag. 771-779
| |
| | |
| d18234
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nel periodo anteriore alla legge n. 765 del 1967 il piano di
lottizzazione veniva concettualmente ricondotto alla stessa categoria
cui apparteneva la licenza edilizia, e cioe' all' autorizzazione. si
riteneva infatti che l' attivita' di lottizzazione fosse rimessa al
privato che l' esercitava nel proprio interesse, e che l' intervento
pubblico fosse di mero controllo circa la conformita' al piano
regolatore generale. l' inquadramento della lottizzazione nell'
autorizzazione e' messo in crisi dallo sviluppo urbanistico iniziato
negli anni cinquanta. ci si rese conto che lottizzare doveva
significare anche essere investiti di potesta' proprie della pubblica
amministrazione per esercitare una funzione di urbanizzazione. questo
orientamento e' recepito dalla legge n. 765 del 1967; il privato si
impegna a realizzare opere di urbanizzazione, il piano di
lottizzazione diviene uno strumento urbanistico esecutivo. se e' vero
che il provvedimento di concessione e' quello con il quale la
pubblica amministrazione trasferisce ad altri un proprio diritto o
potere, non e' dubbio che la lottizzazione rientri in questa
categoria. al centro del procedimento amministrativo di lottizzazione
c' e' la stipula di una convenzione fra il lottizzante e il comune,
previamente approvata dal consiglio comunale e quindi trascritta.
questa convenzione, essendo momento di un procedimento finalizzato ad
interessi pubblici, produce diritti soggettivi non perfetti ma bensi'
affievoliti, resta cioe' sempre salvo per la pubblica amministrazione
il potere di revocare la concessione quando venga a contrastare con
il pubblico interesse. e', infine, da rilevare che la natura dei
piani di lottizzazione, quale risulta dalla legge del 1967, non e'
stata mutata ma rafforzata dalla legge n. 10 del 1977.
| |
| l. 7 agosto 1942, n. 1150
l. 6 agosto 1967, n. 765
l. 28 gennaio 1977, n. 10
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |