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129711
IDG790601447
79.06.01447 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
peloso cesare
natura, funzione, efficacia dei piani di lottizzazione
relazione tenuta alla giornata di studio sul tema "norme per la edificabilita' dei suoli" organizzata dal comitato interregionale dei consigli notarili delle tre venezie, padova, 25 giugno 1977
Vita not., an. 29 (1977), fasc. 5, pt. 2, pag. 771-779
d18234
nel periodo anteriore alla legge n. 765 del 1967 il piano di lottizzazione veniva concettualmente ricondotto alla stessa categoria cui apparteneva la licenza edilizia, e cioe' all' autorizzazione. si riteneva infatti che l' attivita' di lottizzazione fosse rimessa al privato che l' esercitava nel proprio interesse, e che l' intervento pubblico fosse di mero controllo circa la conformita' al piano regolatore generale. l' inquadramento della lottizzazione nell' autorizzazione e' messo in crisi dallo sviluppo urbanistico iniziato negli anni cinquanta. ci si rese conto che lottizzare doveva significare anche essere investiti di potesta' proprie della pubblica amministrazione per esercitare una funzione di urbanizzazione. questo orientamento e' recepito dalla legge n. 765 del 1967; il privato si impegna a realizzare opere di urbanizzazione, il piano di lottizzazione diviene uno strumento urbanistico esecutivo. se e' vero che il provvedimento di concessione e' quello con il quale la pubblica amministrazione trasferisce ad altri un proprio diritto o potere, non e' dubbio che la lottizzazione rientri in questa categoria. al centro del procedimento amministrativo di lottizzazione c' e' la stipula di una convenzione fra il lottizzante e il comune, previamente approvata dal consiglio comunale e quindi trascritta. questa convenzione, essendo momento di un procedimento finalizzato ad interessi pubblici, produce diritti soggettivi non perfetti ma bensi' affievoliti, resta cioe' sempre salvo per la pubblica amministrazione il potere di revocare la concessione quando venga a contrastare con il pubblico interesse. e', infine, da rilevare che la natura dei piani di lottizzazione, quale risulta dalla legge del 1967, non e' stata mutata ma rafforzata dalla legge n. 10 del 1977.
l. 7 agosto 1942, n. 1150 l. 6 agosto 1967, n. 765 l. 28 gennaio 1977, n. 10
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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