| l' invim e' stata introdotta con decreto del 26 ottobre 1972, n. 643,
poi ha ricevuto sostanziali modifiche con il successivo decreto n.
688 del 1974, e con la legge n. 694 del 1975. l' opera di revisione
della imposta prosegue con il disegno di legge pandolfi che prevede
la rivalutazione del valore iniziale dell' immobile, che rappresenta
il fulcro di tutto il meccanismo del tributo, e degli importi delle
spese di acquisto, di costruzione e di incremento. il governo mira,
con l' "effetto risparmio" che deriverebbe al contribuente in base a
quanto disposto dal disegno di legge in questione, ad evitare l'
intervento della corte costituzionale diretto a dichiarare l'
incostituzionalita' dell' art. 6 del decreto istitutivo della invim.
questo articolo sembra infatti contrastare con l' art. 53 della
costituzione, comma 1 perche', quando stabilisce che l' incremento di
valore imponibile sia dato dalla differenza tra il valore iniziale e
il valore finale dell' immobile, non prevede che si debba tener conto
dell' inflazione intervenuta nel frattempo. i coefficienti di
rivalutazione previsti dal disegno di legge pandolfi eviterebbero
questa illegittimita', ma rimarrebbe comunque quella legata alla
mancanza di un congegno che misuri diversamente gli incrementi
maturati in maggior tempo rispetto a quelli maturati in minor tempo.
l' a., dopo aver accennato ad un altro possibile vizio di
legittimita' costituzionale dell' invim relativo ai trasferimenti
mortis causa, ricorda gli effetti favorevoli dell' imposta. in
particolare, il maggior gettito dell' imposta di registro, e la
notevole spinta psicologica a richiedere la fattura a tutti coloro
che con la loro opera determinano un incremento di valore dell'
immobile.
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