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| IDG790601570 | |
| 79.06.01570 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| d' antona massimo
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| il licenziamento collettivo come "autonoma fattispecie di recesso" o
come eccezione di inapplicabilita' della legge n. 604/1966?
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| nota a cass. sez. un. 27 febbraio 1979, n. 1270
cass. sez. lav. 2, novembre 1978, n. 5579
cass. sez. lav. 25 settembre 1978, n. 4307
cass. sez. lav. 6 luglio 1977, n. 2999
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 30 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag. 27-32
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d74701
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| l' a. osserva che la sentenza delle sezioni unite della cassazione
costruisce il licenziamento collettivo come una fattispecie autonoma
di recesso, e non come una eccezione di inapplicabilita' della legge
15 luglio 1966, n. 604; da tale errore consegue che il licenziamento
e' illegittimo, ove sussista la violazione dei criteri di scelta
previsti dall' accordo interconfederale del 5 maggio 1965, ma
efficace, per cui il lavoratore ha diritto al solo risarcimento del
danno, cio' che contrasta con l' art. 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300. dalle sentenze della sezione lavoro emerge invece una
concezione del licenziamento collettivo immune dal vizio di
impostazione delle sezioni unite, poiche' si afferma che le procedure
preventive di conciliazione sindacale costituiscono un elemento
necessario per l' individuazione della fattispecie. osserva infatti
l' a. che il mancato rispetto delle procedure e dei criteri di scelta
previsti dall' accordo interconfederale non e' fonte di un' autonoma
azione risarcitoria del lavoratore, ma piu', semplicemente, non
consente al datore di lavoro di avvalersi dell' eccezione prevista
dall' art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
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| art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 2118 c.c.
art. 11 l. 15 luglio 1966, n. 604
acc. interconfederale 5 maggio 1965 (licenziamenti per riduzione di
personale)
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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