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129713
IDG790601570
79.06.01570 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
d' antona massimo
il licenziamento collettivo come "autonoma fattispecie di recesso" o come eccezione di inapplicabilita' della legge n. 604/1966?
nota a cass. sez. un. 27 febbraio 1979, n. 1270 cass. sez. lav. 2, novembre 1978, n. 5579 cass. sez. lav. 25 settembre 1978, n. 4307 cass. sez. lav. 6 luglio 1977, n. 2999
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 30 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag. 27-32
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74701
l' a. osserva che la sentenza delle sezioni unite della cassazione costruisce il licenziamento collettivo come una fattispecie autonoma di recesso, e non come una eccezione di inapplicabilita' della legge 15 luglio 1966, n. 604; da tale errore consegue che il licenziamento e' illegittimo, ove sussista la violazione dei criteri di scelta previsti dall' accordo interconfederale del 5 maggio 1965, ma efficace, per cui il lavoratore ha diritto al solo risarcimento del danno, cio' che contrasta con l' art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. dalle sentenze della sezione lavoro emerge invece una concezione del licenziamento collettivo immune dal vizio di impostazione delle sezioni unite, poiche' si afferma che le procedure preventive di conciliazione sindacale costituiscono un elemento necessario per l' individuazione della fattispecie. osserva infatti l' a. che il mancato rispetto delle procedure e dei criteri di scelta previsti dall' accordo interconfederale non e' fonte di un' autonoma azione risarcitoria del lavoratore, ma piu', semplicemente, non consente al datore di lavoro di avvalersi dell' eccezione prevista dall' art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2118 c.c. art. 11 l. 15 luglio 1966, n. 604 acc. interconfederale 5 maggio 1965 (licenziamenti per riduzione di personale)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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