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129717
IDG790601637
79.06.01637 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
zanini antonio
retroattivita' della legge e progresso sociale in una decisione della cassazione
nota a cass. sez. un. 16 giugno 1977, n. 310
Dir. lav., an. 51 (1977), fasc. 5, pt. 2, pag. 364-376
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74493
con l' ordinanza annotata le sezioni unite della cassazione risolvono positivamente la questione della applicabilita' d' ufficio dell' art. 429 codice di procedura civile, in tema di rivalutazione dei crediti di lavoro, e si pronunciano a favore della retroattivita' di tale norma. per quanto riguarda il problema della retroattivita', oggetto della nota, le sezioni unite affermano che l' art. 429 e' norma quasi piu' utile per il passato che per l' avvenire a causa della funzione di futura prevenzione che e' in essa contenuta. l' a. ritiene assurda una tale osservazione in quanto considera che la funzione enunciata sia incompatibile con la pretesa retroattivita' della norma. egli nota poi come l' ordinanza in esame si opponga alla consolidata giurisprudenza della cassazione che giudica eccezionale la retroattivita' della legge e che rifiuta la cosiddetta "retroattivita' tacita o implicita". va rilevato che anche la corte costituzionale si e' dimostrata di avviso opposto a quello della cassazione, obiettando fra l' altro che l' ordinanza in questione contrasta con l' orientamento espresso dalle disposizioni transitorie del codice civile in materia di mora nelle obbligazioni pecuniarie. le sezioni unite hanno replicato asserendo che esiste attualmente una tendenza legislativa, in materia di lavoro, propensa a disapplicare il principio della irretroattivita' della legge. cio' sarebbe motivato dal fatto che nel diritto del lavoro l' ordine delle cose e dei concetti si evolve incessantemente sotto la spinta di sempre nuove esigenze. l' a. rifiuta una simile argomentazione in quanto ritiene che il progresso giustifichi si' l' abrogazione della legge anteriore e l' immediata applicazione della legge nuova, ma non anche la retroattivita' delle leggi. egli rileva, quindi, che se anche esistesse la tendenza legislativa sopra menzionata, cio' non basterebbe certamente per giustificare la retroattivita' "tacita" o "implicita" dell' art. 429.
art. 429 comma 3 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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