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| IDG790601637 | |
| 79.06.01637 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| zanini antonio
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| retroattivita' della legge e progresso sociale in una decisione della
cassazione
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| nota a cass. sez. un. 16 giugno 1977, n. 310
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| Dir. lav., an. 51 (1977), fasc. 5, pt. 2, pag. 364-376
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d74493
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| con l' ordinanza annotata le sezioni unite della cassazione risolvono
positivamente la questione della applicabilita' d' ufficio dell' art.
429 codice di procedura civile, in tema di rivalutazione dei crediti
di lavoro, e si pronunciano a favore della retroattivita' di tale
norma. per quanto riguarda il problema della retroattivita', oggetto
della nota, le sezioni unite affermano che l' art. 429 e' norma quasi
piu' utile per il passato che per l' avvenire a causa della funzione
di futura prevenzione che e' in essa contenuta. l' a. ritiene assurda
una tale osservazione in quanto considera che la funzione enunciata
sia incompatibile con la pretesa retroattivita' della norma. egli
nota poi come l' ordinanza in esame si opponga alla consolidata
giurisprudenza della cassazione che giudica eccezionale la
retroattivita' della legge e che rifiuta la cosiddetta
"retroattivita' tacita o implicita". va rilevato che anche la corte
costituzionale si e' dimostrata di avviso opposto a quello della
cassazione, obiettando fra l' altro che l' ordinanza in questione
contrasta con l' orientamento espresso dalle disposizioni transitorie
del codice civile in materia di mora nelle obbligazioni pecuniarie.
le sezioni unite hanno replicato asserendo che esiste attualmente una
tendenza legislativa, in materia di lavoro, propensa a disapplicare
il principio della irretroattivita' della legge. cio' sarebbe
motivato dal fatto che nel diritto del lavoro l' ordine delle cose e
dei concetti si evolve incessantemente sotto la spinta di sempre
nuove esigenze. l' a. rifiuta una simile argomentazione in quanto
ritiene che il progresso giustifichi si' l' abrogazione della legge
anteriore e l' immediata applicazione della legge nuova, ma non anche
la retroattivita' delle leggi. egli rileva, quindi, che se anche
esistesse la tendenza legislativa sopra menzionata, cio' non
basterebbe certamente per giustificare la retroattivita' "tacita" o
"implicita" dell' art. 429.
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| art. 429 comma 3 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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