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| IDG790601638 | |
| 79.06.01638 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| conti guido
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| diritto di assemblea dei lavoratori dipendenti delle ditte
appaltatrici
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| nota a decr. pret. roma 12 maggio 1977
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| Dir. lav., an. 51 (1977), fasc. 6, pt. 2, pag. 410-414
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| d71132
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| secondo il decreto annotato, il diritto di assemblea dei dipendenti
dalla ditta appaltatrice va esercitato nei locali dell' appaltatore
perche' in tale luogo essi espletano il loro lavoro ed e' li' che
deve individuarsi l' unita' produttiva della ditta appaltatrice. l'
a. contesta questo assunto ritenendo inammissibile che possa
considerarsi quale unita' produttiva un luogo di lavoro che
appartenga ad un soggetto diverso dal datore di lavoro. l' a.
asserisce, cioe', che l' unita' produttiva nella quale il lavoratore
presta la sua opera non e' il luogo in cui egli svolge la propria
attivita', ma e' la struttura organizzativa nella quale egli e'
organicamente inserito. questa tesi e' confermata dal fatto che lo
statuto dei lavoratori, in tema di esercizio di attivita' sindacale,
impone al datore di lavoro obblighi il cui adempimento postula la
disponibilita' dell' unita' produttiva. secondo l' a. la conclusione
a cui e' pervenuto non e' inficiata dal fatto che il pretore
consideri il diritto di assemblea come un diritto assoluto, in quanto
una simile configurazione del diritto in questione e' certamente
errata poiche' gli artt. 20 e 35 dello statuto garantiscono il
diritto di assemblea nei confronti del solo datore di lavoro. l' a.
ribadisce la sua contestazione nei confronti del decreto annotato,
osservando che la soluzione proposta dal pretore realizzerebbe una
sperequazione di trattamento fra datori di lavoro, uno dei quali
tenuto a consentire l' assemblea non solo ai propri dipendenti, ma
anche ai dipendenti di terzi, l' altro esonerato da ogni obbligo al
riguardo anche nei confronti del proprio personale.
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| art. 20 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 35 l. 20 maggio 1970, n. 300
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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